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Ordinanza

Ordinanza n. 3791/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202604646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27/2026 sulle procedure di aggiornamento delle GPS e di conferimento delle supplenze per il biennio 2026/2028, limitatamente alla previsione dell’art. 16, comma 6, sulla valutabilità del servizio militare, sostitutivo e civile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza ministeriale n. 27/2026, come modificata dall’errata corrige del 23 febbraio 2026, chiedendone la sospensione cautelare e l’annullamento nella parte in cui l’art. 16, comma 6, considera interamente valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge soltanto se prestati in costanza di nomina. Hanno chiesto, inoltre, l’attribuzione di 12 punti nelle GPS per il servizio militare, sostitutivo o civile prestato anche fuori dalla costanza di nomina. La censura riguardava anche il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio civile nazionale o universale. A sostegno della domanda cautelare i ricorrenti hanno richiamato precedenti giurisprudenziali favorevoli alla valutazione del servizio militare o sostitutivo prestato dopo il conseguimento del titolo, anche in assenza di nomina.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al servizio militare di leva e al servizio sostitutivo assimilato per legge, ha rilevato che la giurisprudenza amministrativa si è già orientata nel senso della valutabilità del servizio prestato successivamente al conseguimento del titolo anche quando non svolto in costanza di nomina, e che la stessa Sezione aveva già sospeso la corrispondente limitazione contenuta nell’ordinanza ministeriale n. 27/2026. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto che il ricorso in esame riguardasse esclusivamente, nella fase cautelare, la diversa questione del servizio civile nazionale e universale. Ha osservato che l’ordinanza impugnata non equipara tali servizi al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo assimilato, diversamente dalla precedente ordinanza n. 88/2024, ma prevede per essi una riserva di posti. La domanda non è stata quindi ritenuta assistita da adeguato fumus boni iuris: la scelta ministeriale di non attribuire il punteggio richiesto non è apparsa, in sede sommaria, irragionevole o illogica e rientra nella discrezionalità relativa alla formazione delle graduatorie. Il precedente del TAR Lazio n. 12019/2025 è stato ritenuto non pertinente, poiché riferito alla diversa disciplina dell’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017 e a un’equiparazione fondata sul requisito della volontarietà, non ravvisabile nel servizio militare di leva né nel servizio civile sostitutivo assimilato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, O.M. n. 27/2026

    il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina

    La disposizione limita, per il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato, la valutazione integrale al servizio prestato in costanza di nomina; quanto al servizio civile nazionale e universale, il TAR ha rilevato che l’ordinanza non lo equipara alla categoria del servizio militare o sostitutivo, prevedendo invece una riserva di posti.

  • art. 12, comma 14, O.M. n. 27/2026

    La disposizione è stata richiamata quale previsione di una riserva di posti per il servizio civile nazionale e universale, distinta dall’attribuzione del punteggio per il servizio militare o sostitutivo.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017

    Il TAR ha ritenuto la norma non pertinente alla fattispecie, poiché la relativa equiparazione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale è fondata sul requisito della volontarietà, elemento distintivo non riferibile al servizio militare di leva e al servizio civile sostitutivo assimilato.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Nella formazione delle graduatorie scolastiche, la scelta dei criteri di valutazione dei servizi e dei titoli rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e, in sede cautelare, può essere sindacata solo quando risulti prima facie irragionevole, illogica o priva di adeguata giustificazione.
  • L’equiparazione normativa tra servizio civile nazionale e servizio civile universale prevista per una specifica disciplina non può essere automaticamente estesa a un diverso regime di formazione delle graduatorie, quando la disciplina applicabile non preveda espressamente tale equiparazione.
  • La valutazione del servizio civile nazionale o universale ai fini del punteggio di una graduatoria non discende necessariamente dalla sua assimilazione al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo: l’amministrazione può prevedere, nell’ambito dei criteri di formazione della graduatoria, un diverso meccanismo quale la riserva di posti, salvo che la scelta sia manifestamente irragionevole o illogica.
  • In sede cautelare, il richiamo a precedenti giurisprudenziali favorevoli è insufficiente quando tali precedenti riguardano una fattispecie normativa diversa e la ratio dell’equiparazione ivi riconosciuta non è riferibile alla disciplina impugnata.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolastico
RamiIstruzione e università
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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