Ordinanza n. 3791/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27/2026 sulle procedure di aggiornamento delle GPS e di conferimento delle supplenze per il biennio 2026/2028, limitatamente alla previsione dell’art. 16, comma 6, sulla valutabilità del servizio militare, sostitutivo e civile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza ministeriale n. 27/2026, come modificata dall’errata corrige del 23 febbraio 2026, chiedendone la sospensione cautelare e l’annullamento nella parte in cui l’art. 16, comma 6, considera interamente valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge soltanto se prestati in costanza di nomina. Hanno chiesto, inoltre, l’attribuzione di 12 punti nelle GPS per il servizio militare, sostitutivo o civile prestato anche fuori dalla costanza di nomina. La censura riguardava anche il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio civile nazionale o universale. A sostegno della domanda cautelare i ricorrenti hanno richiamato precedenti giurisprudenziali favorevoli alla valutazione del servizio militare o sostitutivo prestato dopo il conseguimento del titolo, anche in assenza di nomina.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al servizio militare di leva e al servizio sostitutivo assimilato per legge, ha rilevato che la giurisprudenza amministrativa si è già orientata nel senso della valutabilità del servizio prestato successivamente al conseguimento del titolo anche quando non svolto in costanza di nomina, e che la stessa Sezione aveva già sospeso la corrispondente limitazione contenuta nell’ordinanza ministeriale n. 27/2026. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto che il ricorso in esame riguardasse esclusivamente, nella fase cautelare, la diversa questione del servizio civile nazionale e universale. Ha osservato che l’ordinanza impugnata non equipara tali servizi al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo assimilato, diversamente dalla precedente ordinanza n. 88/2024, ma prevede per essi una riserva di posti. La domanda non è stata quindi ritenuta assistita da adeguato fumus boni iuris: la scelta ministeriale di non attribuire il punteggio richiesto non è apparsa, in sede sommaria, irragionevole o illogica e rientra nella discrezionalità relativa alla formazione delle graduatorie. Il precedente del TAR Lazio n. 12019/2025 è stato ritenuto non pertinente, poiché riferito alla diversa disciplina dell’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017 e a un’equiparazione fondata sul requisito della volontarietà, non ravvisabile nel servizio militare di leva né nel servizio civile sostitutivo assimilato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, O.M. n. 27/2026
il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina
La disposizione limita, per il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato, la valutazione integrale al servizio prestato in costanza di nomina; quanto al servizio civile nazionale e universale, il TAR ha rilevato che l’ordinanza non lo equipara alla categoria del servizio militare o sostitutivo, prevedendo invece una riserva di posti.
art. 12, comma 14, O.M. n. 27/2026
La disposizione è stata richiamata quale previsione di una riserva di posti per il servizio civile nazionale e universale, distinta dall’attribuzione del punteggio per il servizio militare o sostitutivo.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017
Il TAR ha ritenuto la norma non pertinente alla fattispecie, poiché la relativa equiparazione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale è fondata sul requisito della volontarietà, elemento distintivo non riferibile al servizio militare di leva e al servizio civile sostitutivo assimilato.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Nella formazione delle graduatorie scolastiche, la scelta dei criteri di valutazione dei servizi e dei titoli rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e, in sede cautelare, può essere sindacata solo quando risulti prima facie irragionevole, illogica o priva di adeguata giustificazione.
- L’equiparazione normativa tra servizio civile nazionale e servizio civile universale prevista per una specifica disciplina non può essere automaticamente estesa a un diverso regime di formazione delle graduatorie, quando la disciplina applicabile non preveda espressamente tale equiparazione.
- La valutazione del servizio civile nazionale o universale ai fini del punteggio di una graduatoria non discende necessariamente dalla sua assimilazione al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo: l’amministrazione può prevedere, nell’ambito dei criteri di formazione della graduatoria, un diverso meccanismo quale la riserva di posti, salvo che la scelta sia manifestamente irragionevole o illogica.
- In sede cautelare, il richiamo a precedenti giurisprudenziali favorevoli è insufficiente quando tali precedenti riguardano una fattispecie normativa diversa e la ratio dell’equiparazione ivi riconosciuta non è riferibile alla disciplina impugnata.
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