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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14802/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per il reato di concorso in estorsione ai danni della persona offesa. Deduceva un errore di fatto della Corte, sostenendo che la precedente decisione avesse omesso di valutare correttamente le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il quale avrebbe escluso il suo coinvolgimento sia nella riscossione del denaro estorsivo sia nel reato associativo, descrivendolo come semplice operaio. La censura era dunque incentrata sulla pretesa mancata considerazione di una prova decisiva e sul travisamento del contenuto dichiarativo favorevole al ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario perché manifestamente infondato. Ha rilevato che l'errore di fatto deducibile ex art. 625-bis c.p.p. deve essere un errore percettivo, mentre nel caso concreto la doglianza riguardava in realtà una valutazione del compendio probatorio e della non decisività delle dichiarazioni favorevoli al ricorrente. La precedente sentenza di legittimità aveva infatti esaminato il materiale probatorio, incluse le dichiarazioni del collaboratore, ritenendole non idonee a superare il chiaro contributo accusatorio della persona offesa. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile solo per errori percettivi della Corte di cassazione, non per contestare valutazioni del materiale probatorio o apprezzamenti di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrono i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto non può essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni probatorie o giudizi di attendibilità già compiuti, neppure quando la doglianza venga prospettata come travisamento del fatto o della prova.
  • L'errore di fatto deducibile in sede straordinaria richiede una svista percettiva su un dato fattuale esistente negli atti e non contestato, mentre è inammissibile se si risolve nella critica alla logicità della motivazione o alla rilevanza attribuita agli elementi probatori.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento della decisione, senza necessità di conferme esterne, ove il giudice di merito le ritenga attendibili e logicamente coerenti all'esito di una valutazione globale delle prove.
  • La non decisività di dichiarazioni potenzialmente favorevoli all'imputato esclude che l'omessa o diversa valorizzazione di tali elementi integri di per sé un errore di fatto rilevante ex art. 625-bis c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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