Cassazione Civile, Ordinanza n. 19545/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aveva chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal ritardo nella realizzazione di un impianto a metano destinato alla trasformazione di un impianto condominiale da gasolio a gas. In primo grado la domanda era stata rigettata perché il tribunale aveva ritenuto carente la legittimazione passiva della società convenuta, osservando che, a seguito della separazione tra vendita e distribuzione del gas, l’attività rilevante era riferibile alla società di distribuzione e non alla convenuta originaria. La società attrice aveva appellato la decisione, ma la corte territoriale aveva dichiarato l’appello inammissibile. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, con più censure, nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente e per violazione delle norme sull’appello e sul divieto di domande nuove, lamentando inoltre omessa pronuncia su un motivo di gravame relativo a istanze istruttorie. In particolare ha contestato la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 111, comma 5 Cost., 115, 342, 345 e 112 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse meramente apparente, perché la corte territoriale si era limitata a trascrivere ampi brani della sentenza di primo grado e dell’atto di appello, senza una reale confutazione delle censure. Tale vizio ha determinato la nullità della sentenza impugnata. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della corte d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che dovrà riesaminare il gravame e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva; la mera trascrizione di atti o formule stereotipate integra motivazione apparente e nullità della decisione.
art. 111, comma 5 Cost.
Il requisito costituzionale della motivazione esige un apparato argomentativo riconoscibile e non meramente apparente.
La censura era diretta a contestare l'erroneo richiamo al materiale probatorio e l'adeguatezza della motivazione, ma la Corte ha concentrato l'accoglimento sul vizio di apparenza motivazionale.
L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice.
La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile una censura anche in relazione al divieto di domande nuove; il relativo motivo è stato però assorbito dall'accoglimento dei primi tre.
Il motivo sulla omessa pronuncia è stato ritenuto assorbito.
Cass., sez. un., n. 8038/2018
Richiamata per affermare che la motivazione apparente determina la nullità della sentenza.
Cass., sez. un., n. 27199/2017
Richiamata per descrivere il contenuto necessario dell'atto di appello, che deve essere una revisio prioris instantiae con specifica confutazione delle ragioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando il giudice di appello si limita a trascrivere la sentenza di primo grado o l'atto di appello, senza sviluppare un effettivo percorso argomentativo idoneo a rendere comprensibile la decisione.
- La nullità per motivazione apparente comporta la cassazione della sentenza, con assorbimento delle ulteriori censure che presuppongono la validità della decisione impugnata.
- L'atto di appello è inammissibile solo se non consente di individuare con chiarezza le questioni contestate e le ragioni della critica; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza.
- Nel giudizio di appello la parte impugnante deve affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti concretamente le rationes decidendi della sentenza di primo grado.
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