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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14933/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Abbruzzese era stato condannato per porto senza giustificato motivo di tre bastoni in legno (art. 4 legge n.110/1975). Ha impugnato in Cassazione denunciando: (1) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione sul diniego della scriminante/tenuità del fatto; (2) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (3) violazione dell'art. 133 c.p. per mancata adeguata considerazione delle condizioni economiche, appartenenza etnica (Rom) e del comportamento collaborativo ai fini del trattamento sanzionatorio e del contenimento della pena.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato fondati il secondo e il terzo. In particolare: è stata confermata la valutazione dei giudici di merito che aveva escluso la tenuità del fatto, richiamando la pluralità di armi (tre bastoni), le modalità della condotta (repentina inversione di marcia alla vista degli operanti) e le circostanze complessive, nonché il precedente esame del Tribunale che aveva escluso l'attenuante di lieve entità. Tuttavia la Corte ha censurato il mancato esame e la mancata motivazione adeguata sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena: su questi punti la sentenza è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame. Il resto della sentenza (condanna per il reato contestato) è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n.110 del 1975

    Norma sostanziale che punisce il porto di armi/oggetti atti ad offendere; i giudici hanno ritenuto integrata la fattispecie per il porto dei tre bastoni senza giustificato motivo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della causa in presenza di pluralità di armi e modalità di condotta non compatibili con la tenuità, con adeguata motivazione riferita alle circostanze oggettive.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti di cui il giudice deve valutare il riconoscimento; la Corte ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche non sia stato adeguatamente motivato e ha annullato la sentenza quanto a questo profilo.

  • art. 133 cod. pen.

    Principio di individuazione della pena che richiede valutazione delle modalità della condotta, grado di colpevolezza e danno/pericolo; la mancata considerazione esplicita di elementi rilevanti (condizioni economiche, appartenenza etnica, collaborazione) ha giustificato l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • La tenuità del fatto (art. 131-bis) richiede valutazione complessiva e motivata di tutte le circostanze rilevanti; la presenza di più oggetti atti ad offendere e di condotte evasive (es. inversione di marcia) riduce la probabilità di riconoscimento della tenuità.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis) deve essere specificamente motivato: la mera omissione o la motivazione insufficiente costituisce vizio che può determinare annullamento e rinvio.
  • Nella determinazione della pena (art. 133) il giudice deve esaminare e motivare l'incidenza di condizioni personali (povertà, appartenenza etnica) e del comportamento processuale (collaborazione, ravvedimento); l'assenza di tale valutazione può incidere sul giudizio di legittimità.
  • Se il giudice di merito ha già escluso un'attenuante dichiaratoria (es. lieve entità) e tale decisione non è impugnata, non è coerente per lo stesso giudice riconoscere simultaneamente una causa di non punibilità basata su tenuità della stessa condotta.
  • Errori in procedendo (omessa risposta su censure devolute in appello) autorizzano la Corte di legittimità a esaminare gli atti e, se fondati, ad annullare la sentenza limitatamente ai profili non adeguatamente motivati, con rinvio per nuovo esame.

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