Cassazione Penale, Sentenza n. 16345/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione, dopo accesso al fascicolo e verifica degli atti, ha rilevato che la documentazione (atto di appello, procura e elezione di domicilio) era effettivamente allegata alla PEC inviata alla Cancelleria. Ha quindi ritenuto corretta la tesi difensiva, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Bologna per il giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Corte d'appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione presentata da Alessandra Orsini avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 154/2023 ritenendo che l'atto di appello non fosse accompagnato dalla dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputata ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio. La difesa ha dedotto in Cassazione l'errore nella applicazione delle norme processuali (art. 606 lett. c) c.p.p.) sostenendo che, tramite PEC inviata alla Cancelleria, erano stati allegati sia l'atto di appello sia la procura difensiva e l'elezione di domicilio, adempiendo quindi ai requisiti di cui agli artt. 581.1-ter, 591.1 lett. c) e 592.1 c.p.p.
Norme richiamate
Consente il ricorso per cassazione per errore nella applicazione della legge processuale; è stato il motivo formale con cui è stato proposto il ricorso in Cassazione.
La norma impone formalità relative alla presentazione dell'appello (es. allegazione di procura/elezione di domicilio). La Corte ha ritenuto che tale requisito fosse rispettato perché procura ed elezione di domicilio risultavano allegate alla PEC inviata alla Cancelleria.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma relativa ai requisiti dell'atto di appello; la difesa ha sostenuto che i requisiti previsti erano stati soddisfatti mediante gli allegati trasmessi via PEC.
Disciplina le conseguenze formali della mancata osservanza dei requisiti dell'appello; la Corte di Cassazione ha verificato che, nel caso concreto, la documentazione era presente e quindi l'inammissibilità dichiarata dalla Corte d'appello non era fondata.
art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020
Norma richiamata per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la vicenda è stata trattata nel rispetto di tale procedura speciale.
Massime di principio
- L'invio tramite PEC alla cancelleria costituisce mezzo idoneo per trasmettere procura difensiva ed elezione di domicilio: se gli allegati richiesti sono prodotti in PEC e risultano nel fascicolo, la formalità si considera adempiuta.
- La Corte di cassazione può accedere direttamente al fascicolo e verificare la presenza degli atti quando la questione è di natura processuale: ciò le consente di correggere valutazioni errate di ammissibilità basate su controlli formali della Corte di merito.
- Prima di dichiarare l'inammissibilità di un'impugnazione per difetti formali, il giudice d'appello dovrebbe verificare attentamente il contenuto del fascicolo telematico e delle trasmissioni PEC, per evitare decisioni annullabili in sede di legittimità.
- Nel dubbio sulla completezza degli elementi formali dell'appello, la mancata acquisizione o l'apparente carenza di documenti può essere sanata se risulta, anche telematicamente, che gli stessi sono stati effettivamente trasmessi e registrati.
- L'uso corretto e documentato degli strumenti telematici (PEC, allegati elettronici, ricevute) è essenziale per tutelare l'impugnante: conservare e poter dimostrare l'avvenuta trasmissione degli allegati evita il rischio di inammissibilità per motivi formali.
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