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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07844/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio di legittimità nel quale una banca aveva proposto ricorso principale incidentale per ottenere che la condanna al pagamento di euro 8.200.000, già pronunciata in appello, fosse estesa anche ad alcuni soggetti privati; separatamente, un'altra parte aveva proposto ricorso principale contro la banca. Con ordinanza n. 17264/2024 la Cassazione aveva dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale e aveva compensato integralmente le spese tra tutte le parti. I ricorrenti per revocazione hanno dedotto errore di fatto revocatorio ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte aveva erroneamente trattato come reciprocamente soccombenti rapporti processuali tra loro distinti: da un lato quello tra la banca e la parte che aveva proposto il ricorso principale, dall'altro quello tra la banca e i ricorrenti incidentali, rispetto ai quali questi ultimi erano risultati vittoriosi perché il ricorso incidentale era stato dichiarato inammissibile. Hanno quindi chiesto la revoca del capo sulle spese e la condanna della banca alla rifusione delle spese del rapporto processuale in cui erano risultati vittoriosi.

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistente un errore di fatto revocatorio nella precedente ordinanza, consistente nell'erronea individuazione delle parti dei distinti rapporti processuali del giudizio di legittimità e nella conseguente illegittima compensazione integrale delle spese. Ha quindi accolto il ricorso per revocazione, ha revocato l'ordinanza n. 17264/2024 limitatamente al capo sulle spese, ha confermato la compensazione delle spese solo per il rapporto tra la parte che aveva proposto il ricorso principale e la banca, e ha posto a carico della banca le spese del rapporto processuale con i ricorrenti per revocazione, nonché le spese del giudizio di revocazione. Il nucleo della decisione riguarda esclusivamente la statuizione sulle spese e non il merito della controversia originaria.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione è ammessa per errore di fatto revocatorio, purché l'errore riguardi gli atti interni del giudizio di legittimità e sia decisivo.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale, obiettivamente rilevabile dal confronto tra decisione e atti di causa, e non in un errore di valutazione o di giudizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito di memorie in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato ai fini della maggiorazione dei compensi professionali in caso di pluralità di parti in posizione identica.

  • d.m. n. 147/2022

    Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese secondo i valori medi, ridotti in ragione della scarsa difficoltà delle questioni.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio della sentenza o ordinanza di cassazione ricorre quando la Corte, nel leggere gli atti interni del giudizio di legittimità, supponga esistente un fatto processuale che dagli atti risulta escluso, oppure supponga inesistente un fatto processuale che dagli atti risulta invece positivamente emergente.
  • L'errore deve consistere in una svista percettiva immediatamente verificabile dal raffronto tra la decisione e gli atti processuali, non potendo ridursi a un diverso apprezzamento giuridico delle risultanze di causa.
  • Ai fini della revocazione per errore di fatto, è necessario che tra la falsa percezione e la statuizione impugnata esista un nesso causale decisivo, nel senso che, senza l'errore, la decisione sarebbe stata diversa.
  • Quando in un giudizio di legittimità vi siano rapporti processuali autonomi e distinti, la soccombenza e la compensazione delle spese devono essere valutate separatamente per ciascun rapporto, senza confondere le posizioni delle diverse parti.
  • La parte che risulta vittoriosa in un autonomo rapporto processuale non può essere gravata delle spese di tale rapporto per il solo fatto che altro rapporto processuale, con soggetti diversi, si sia concluso con una diversa soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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