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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11444/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Benevento che aveva rigettato le richieste di riesame promosse nei suoi confronti in procedimenti per delitti connessi all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del P.M. e il decreto di sequestro preventivo del GIP. Il ricorso articolava tre motivi: 1) violazione di legge e difetto di motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti; 2) violazione di legge e travisamento della prova circa la giustificazione lecita delle somme sequestrate; 3) vizi analoghi relativi al periculum e alla valutazione dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore, con procura speciale allegata, ha formalmente rinunciato al ricorso; la Corte ha richiamato gli artt. 589 e 591 lett. d) c.p.p. e ha accolto la richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 500 in favore della Cassa delle ammende, in considerazione dell'imputabilità/colpa che ha determinato l'inammissibilità (richiamando la Corte costituzionale n. 186/2000). Non si è entrati nel merito delle questioni sostanziali (fumus, giustificazione delle somme, periculum) per effetto della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma in base alla quale è stata adottata l'ordinanza di rigetto delle richieste di riesame; disciplina le funzioni del Tribunale nel procedimento cautelare e la formazione dell'ordinanza.

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Norma penale sostanziale che definisce le ipotesi di reato relative agli stupefacenti; indica il titolo di reato per cui è stato disposto il sequestro oggetto del riesame.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa agli effetti della rinuncia o mancata impugnazione che configurano l'inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il gravame dopo la rinuncia formale.

  • art. 591 lett. d) cod. proc. pen.

    Prevede i casi di inammissibilità dell'impugnazione; è stato richiamato unitamente all'art. 589 per fondare la declaratoria di inammissibilità dovuta alla rinuncia del difensore.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Giurisprudenza richiamata con riferimento alla possibilità di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità è imputabile a profili di colpa; ha sostenuto la liceità di una sanzione economica in tali casi.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso da parte del difensore, corredata dalla procura speciale, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione: prima di rinunciare è essenziale comunicare chiaramente al cliente le conseguenze.
  • Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia formale, il giudice non si pronuncia sul merito (fumus, giustificazione delle somme, periculum): le questioni sostanziali restano quindi incise e non valutate.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa nella causa dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; dunque la rinuncia non è neutrale sotto il profilo economico.
  • Nel caso di impugnazioni contro misure di sequestro (convalida o preventivo), per ottenere il riesame il ricorrente deve fornire elementi concreti sul mancato fumus commissi delicti, sulla lecita provenienza delle somme sequestrate e dimostrare l'inesistenza del periculum o la sproporzione della misura; l'assenza di valutazione di tali elementi per effetto di rinuncia non preclude future iniziative, ma ne compromette l'efficacia immediata.
  • Difensore e ricorrente devono curare forma e tempestività degli atti: la procura speciale deve essere prodotta e la rinuncia deve essere espressa in modo formalmente valido per evitare successive contestazioni procedurali.
  • Se si teme l'applicazione di sanzioni per inammissibilità, è opportuno documentare le ragioni della scelta (es. rinuncia voluta dal cliente) e, se possibile, chiedere al giudice un differimento/esplicita manifestazione del cliente per evitare addebiti di colpa.

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