Cassazione Penale, Ordinanza n. 03326/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici, non specifici e privi di correlazione con la motivazione della decisione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per tentato furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto sub capo A; con il secondo ha dedotto vizi di motivazione in relazione alla configurazione del reato sub capo B. La Corte ha rilevato che entrambe le censure erano aspecifiche e reiterative, perché si limitavano a riproporre doglianze già svolte in appello e già disattese, senza una reale critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. È stato inoltre osservato che il ricorso non rispettava l'art. 581 c.p.p., poiché non esplicitava il percorso logico-argomentativo delle censure e mancava della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e una critica argomentata della decisione impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello non è sufficiente.
art. 42046 del 17/07/2019
Richiamo giurisprudenziale utilizzato per affermare che motivi meramente reiterativi e non argomentati sono solo apparenti e quindi inidonei.
art. 8825 del 27/10/2016
Le Sezioni Unite hanno ribadito che i motivi sono inammissibili non solo se intrinsecamente indeterminati, ma anche se privi di correlazione con le ragioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: la riproposizione delle medesime doglianze già respinte nei gradi di merito non integra un motivo specifico.
- L'inammissibilità del ricorso può derivare non solo dalla genericità intrinseca delle censure, ma anche dalla mancanza di un effettivo collegamento tra le ragioni di impugnazione e quelle poste a fondamento della decisione.
- L'art. 581 c.p.p. impone al ricorrente di sviluppare una critica argomentata e autosufficiente rispetto al provvedimento censurato; l'omissione di tale confronto rende il ricorso inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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