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Ordinanza

Ordinanza n. 138/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale e del relativo libretto di porto d'armi connessi alla qualifica di guardia particolare giurata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (guardia giurata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Bergamo ha revocato la licenza di porto di pistola e il relativo libretto, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, in particolare, l'illegittimità della motivazione prefettizia, ritenuta stereotipata e non preceduta da adeguati accertamenti sulla consistenza e sul ruolo da lei rivestito nell'ambito di un conflitto sentimentale. È stata inoltre lamentata l'omessa considerazione del decreto di archiviazione penale trasmesso durante il procedimento, prima dell'adozione dell'atto, nonché la mancata ponderazione del fatto che l'arma costituisce strumento di lavoro necessario allo svolgimento delle mansioni di guardia particolare giurata. La Prefettura non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris poiché la motivazione del provvedimento appariva stereotipata e non risultavano adeguatamente istruiti né esplicitati il ruolo della ricorrente nella vicenda sentimentale e l'effettiva incidenza della stessa sulla sicurezza pubblica. L'omessa menzione del decreto di archiviazione penale, pur non vincolando l'Amministrazione alle valutazioni del giudice penale, è stata ritenuta indice di carenza istruttoria e motivazionale, essendo il documento pervenuto prima dell'adozione del provvedimento. Il Collegio ha inoltre rilevato la mancata considerazione della funzione lavorativa dell'arma e della necessità di bilanciare l'interesse alla sicurezza pubblica con l'interesse della ricorrente alla conservazione della capacità lavorativa. Ha riconosciuto anche il periculum in mora, poiché l'autorizzazione al porto dell'arma era strumentale all'espletamento delle mansioni lavorative. È stata quindi sospesa l'efficacia del decreto sino alla nuova determinazione amministrativa ed è stato ordinato alla Prefettura di riesaminare la posizione, tenendo conto del decreto di archiviazione, degli eventuali ulteriori sviluppi della vicenda e dell'incidenza sulla capacità lavorativa. Il nuovo provvedimento, corredato da relazione illustrativa, dovrà essere depositato entro il 5 giugno 2026; la prosecuzione della fase cautelare è stata fissata al 24 giugno 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente

    La disposizione è posta a fondamento della tutela cautelare collegiale; il giudice ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ha costituito il presupposto, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle informazioni identificative.

Massime di principio

  • La revoca prefettizia di un'autorizzazione al porto d'armi non può fondarsi su una motivazione stereotipata, ma deve essere preceduta da accertamenti concreti sulla consistenza dei fatti rilevanti, sul ruolo dell'interessato e sulla loro effettiva incidenza sull'affidabilità e sulla sicurezza pubblica.
  • Anche quando l'Amministrazione non è giuridicamente vincolata dall'archiviazione penale, l'omessa considerazione e menzione di un decreto di archiviazione pervenuto prima dell'adozione del provvedimento può integrare carenza istruttoria e motivazionale.
  • Nel decidere sulla revoca del porto d'armi di una guardia particolare giurata, l'Amministrazione deve considerare che l'arma può costituire uno strumento di lavoro e deve ponderare specificamente l'interesse alla sicurezza pubblica con l'incidenza della misura sulla capacità lavorativa dell'interessato.
  • Sussiste il periculum in mora quando la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al porto dell'arma impedisce concretamente lo svolgimento delle mansioni lavorative per le quali l'autorizzazione è strumentale.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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