Cassazione Civile, Ordinanza n. 11802/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I lavoratori avevano agito per ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento superiore come "autista soccorritore" di Area B con decorrenza dal 20 febbraio 2009, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, incluse quelle relative all'indennità di responsabilità esterna per gli anni 2011-2013. Il Tribunale aveva respinto la domanda di superiore inquadramento e dichiarato improcedibile la domanda sull'indennità; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che la vicenda rientrasse nell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e che non fosse possibile riconoscere il passaggio automatico all'Area B, ma solo eventuali differenze retributive per mansioni superiori, alle quali però i lavoratori avevano rinunciato. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che, una volta riconosciuta la validità dell'art. 12 del CCNI 2006/2009 che introduceva il profilo di autista soccorritore in Area B, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere l'inquadramento in quella area dal 19 febbraio 2009; 2) violazione dell'art. 36 Cost., perché la retribuzione proporzionata e adeguata avrebbe imposto di riconoscere l'inquadramento coerente con le mansioni concretamente svolte; 3) violazione degli artt. 45, comma 2, e 2, comma 2, d.lgs. 165/2001, sostenendo che l'interpretazione accolta avrebbe creato una disparità di trattamento tra chi svolgeva le medesime mansioni di autista soccorritore prima e dopo il 20 febbraio 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, affermando che i ricorrenti avevano confuso la domanda di superiore inquadramento con quella, diversa, fondata sul mero svolgimento di mansioni superiori; che, delimitato il thema decidendum all'inquadramento, non era consentito trasformare l'istituzione del nuovo profilo professionale in un automatico passaggio di area; che l'art. 52 d.lgs. 165/2001, applicabile al rapporto, consente l'assegnazione alle mansioni di assunzione o a quelle successivamente acquisite tramite sviluppo professionale o procedure selettive, ma non attribuisce rilievo, ai fini dell'inquadramento, allo svolgimento di fatto di mansioni non comprese nell'area/profilo di appartenenza. La Corte ha richiamato anche il precedente Cass. n. 20915/2019, secondo cui la contrattazione integrativa può individuare nuovi profili solo all'interno della medesima area, senza trasposizioni automatiche tra aree diverse. Poiché i ricorrenti avevano ammesso di essere stati adibiti alle mansioni della prima assunzione con lo stesso grado di professionalità e responsabilità, e poiché avevano rinunciato alle differenze retributive, la decisione impugnata è stata confermata; le spese sono state poste a loro carico e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina le mansioni del dipendente pubblico: il lavoratore va adibito alle mansioni di assunzione o a quelle successivamente acquisite tramite sviluppo professionale o procedure selettive; lo svolgimento di fatto di mansioni non ricomprese nell'area/profilo di appartenenza non fonda il diritto al superiore inquadramento, ma al più a differenze retributive se richieste e dovute
art. 36 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno della proporzionalità della retribuzione rispetto alle mansioni svolte; la Corte non vi riconosce effetto di automatica attribuzione dell'inquadramento superiore nel caso concreto
art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dai ricorrenti in combinato con l'art. 2, comma 2, per sostenere il divieto di trattamenti contrattuali differenziati a fronte delle medesime mansioni; la censura è stata ritenuta infondata
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dai ricorrenti per affermare l'inderogabilità di un trattamento uniforme; la Corte lo reputa non idoneo a fondare il passaggio automatico di area
richiamato nel precedente di legittimità menzionato dalla Corte come canone di interpretazione conservativa delle clausole contrattuali, da preferire rispetto a un'interpretazione che ne determini la nullità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
base per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'istituzione, tramite contrattazione collettiva integrativa, di un nuovo profilo professionale non comporta automaticamente il passaggio del dipendente a un'area superiore del contratto collettivo nazionale, se la nuova figura è collocata in una diversa area rispetto a quella di assunzione.
- Ai fini dell'inquadramento superiore, non basta lo svolgimento di fatto di mansioni corrispondenti a un profilo più elevato: occorre un titolo di progressione professionale o una procedura selettiva prevista dall'ordinamento o dalla contrattazione collettiva.
- La domanda di differenze retributive per mansioni superiori è distinta e non confondibile con la domanda di accertamento del superiore inquadramento; le due pretese hanno presupposti e oggetto diversi.
- La contrattazione integrativa può individuare nuovi profili professionali solo all'interno dell'area di appartenenza e non può determinare, da sola, una trasposizione automatica di personale da un'area contrattuale a un'altra.
- Quando il lavoratore rinuncia alle differenze retributive eventualmente spettanti per mansioni superiori, non può ottenere surrettiziamente, attraverso la domanda di inquadramento, il medesimo risultato economico sotto altra veste.
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