Cassazione Penale, Sentenza n. 22144/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto contro il rigetto in Cassazione di appello per omicidio e porto di armi. Tre censure principali: (1) presunta violazione del principio di correlazione tra imputazione (mandante) e sentenza (ritenuto esecutore/concorso nell'esecuzione); (2) presunto errore nella ricostruzione relativo alla mitraglietta/valutazioni della perizia balistica (incoerenza tra consulenze e arma rinvenuta); (3) presunta contraddizione tra le dichiarazioni dei collaboratori circa la consegna del sacco con le armi e gli esiti della perizia balistica.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per plurimi motivi. Primo motivo di inammissibilità: difetto di legittimazione del difensore per mancanza di procura speciale autenticata (art. 122 cod. proc. pen.). Secondo motivo: i motivi dedotti non configurano errori di fatto rilevabili ai sensi dell'art. 625-bis perché consistono in censure di valutazione della prova e non in 'svista percettiva' materialmente verificabile; la Corte ha esaminato ciascun motivo e li ha ritenuti manifestamente infondati o estranei alla riparazione per errore di fatto (contestazioni sulla valutazione delle prove, attendibilità dei collaboratori, confronto con perizia balistica). Conseguenze processuali: dichiarata l'inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.). Decisione resa il 12/04/2022; il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità.
Norme richiamate
Il rimedio è strettamente limitato all'errore di fatto inteso come svista o equivoco percettivo immediatamente rilevabile; non consente la riconsiderazione delle valutazioni di merito o della valutazione della prova.
Richiede procura speciale autenticata per conferire al difensore la legittimazione a proporre il ricorso straordinario per errore di fatto; la sua assenza determina inammissibilità per difetto di legittimazione soggettiva.
La nuova formulazione pone rilievo sulla natura 'straordinaria' del mezzo di impugnazione e sostanzia la necessità del requisito formale della procura speciale.
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
Non è applicabile automaticamente al difensore del condannato per il ricorso straordinario, essendo la legittimazione per questo rimedio più restrittiva.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità del ricorso, l'applicazione di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; utilizzato per disporre la sanzione di euro 3.000,00.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 (Zangari)
è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.
Conferma il principio che il ricorso per errore di fatto è strettamente personale del condannato e richiede procura speciale al difensore; la mancata autenticazione della firma sulla procura la rende inidonea.
Giurisprudenza - Sez. U, 27 marzo 2002, n. 16103 (Basile)
Definisce il concetto di errore di fatto risarcibile con l'art. 625-bis come una svista materiale o disattenzione percettiva immediatamente verificabile, non assimilabile a una rivalutazione del merito.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 18315 del 15/03/2019 (Manfreda)
Ribadisce la natura eccezionale del rimedio e la necessità dei requisiti formali e soggettivi per la proposizione del ricorso straordinario.
Massime di principio
- Per proporre un ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis) è necessario che il difensore sia munito di procura speciale autenticata; la mancanza di tale procura produce inammissibilità per difetto di legittimazione.
- L'errore di fatto tutelato è molto limitato: deve trattarsi di una svista percettiva oggettivamente verificabile (es. omissione evidente), non di una diversa valutazione della prova o della credibilità dei testimoni.
- Controversie circa la valutazione delle perizie balistiche, la ricostruzione dei ruoli (mandante vs esecutore) o l'attendibilità dei collaboratori non rientrano di norma nel rimedio ex art. 625-bis, perché sono questioni di merito e di valutazione probatoria.
- Chi impugna con questo mezzo deve focaleggiare la censura su errori materiali immediatamente riscontrabili nel testo della decisione e non su dissensi sulla motivazione; una formulazione vaga o volta a rinnovare la valutazione del merito porta all'inammissibilità.
- L'inammissibilità di un ricorso straordinario può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria (art. 616 cod. proc. pen.), pertanto occorre preventiva attenzione formale e sostanziale nella predisposizione dell'atto.
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