Cassazione Penale, Ordinanza n. 07900/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità, deducendo un vizio di motivazione in ordine alla valutazione del dolo. La doglianza era costruita sul rilievo di un generico deficit cognitivo e sulla pretesa contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe sovrapposto impropriamente il piano dell'imputabilità a quello della colpevolezza. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la presunta contraddizione fosse solo apparente: la Corte d'appello aveva desunto il dolo dal mancato riscontro della giustificazione del ritardo asseritamente dovuto a un malore, valorizzando che tale circostanza non era stata riferita nell'immediatezza agli operanti e risultava smentita dal comportamento tenuto dall'imputato al loro cospetto. La memoria difensiva è stata considerata meramente riproduttiva di censure già giudicate inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il vizio motivazionale prospettato era infondato perché la motivazione di appello non presentava la contraddizione dedotta, ma una valutazione coerente della credibilità della giustificazione addotta dall'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata discrezionalmente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione non può essere fondato su una pretesa contraddizione solo apparente della sentenza impugnata quando la Corte di merito abbia espresso una valutazione coerente e logicamente comprensibile degli elementi di fatto.
- Ai fini dell'accertamento del dolo, è legittimo valorizzare il mancato immediato riferire agli operanti di una causa giustificativa addotta ex post, nonché la sua incompatibilità con il comportamento tenuto dall'imputato al momento del fatto.
- La riproposizione in cassazione di censure già valutate e ritenute inammissibili non consente l'ammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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