Sentenza del 20/02/2024 n. 122 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Ricorso cumulativo - il valore della lite deve essere determinato considerando sia l'atto consequenziale (la comunicazione preventiva di ipoteca) sia quello gli atti presupposti (le cartelle esattoriali) - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca riferita a tre specifiche cartelle esattoriali; nel ricorso originario e nell'appello la contribuente denunciava vizi di notifica delle tre cartelle presupposte oltre a vizi propri della comunicazione preventiva di ipoteca. Questione centrale: se il valore della lite per il calcolo del contributo unificato tributario (CUT) debba essere determinato considerandosi la domanda come un "ricorso cumulativo" (somma dei valori dei singoli atti impugnati) o limitato al solo valore dell'atto consequenziale (la comunicazione di ipoteca).
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado (Abruzzo, sez. Pescara) ha accolto l'appello del MEF, ritenendo che, poiché il ricorso originario e l'appello contestavano espressamente sia la comunicazione preventiva di ipoteca sia le notifiche delle tre cartelle presupposte, il valore della lite va determinato cumulando i valori di ciascun atto impositivo impugnato. Di conseguenza il CUT deve essere calcolato sulla somma dei valori delle cartelle e della comunicazione di ipoteca. La Corte ha inoltre condannato la contribuente alle spese di entrambi i gradi di giudizio (liquidate in complessivi €300 per il primo grado e €350 per il secondo, oltre accessori).
Norme richiamate
DPR 115/2002 art. 14 comma 3-bis
La norma è interpretata nel senso che, quando il ricorso riguarda sia l'atto consequenziale sia atti presupposti specificamente indicati e censurati, il valore della lite si determina sommando il valore di ciascun atto impugnato (ricorso cumulativo) ai fini del calcolo del CUT.
D.Lvo 546/1992 artt. 1 e 12 (e art.12 comma 2 richiamato)
Gli artt. richiamati vengono utilizzati per definire i parametri del contenzioso tributario e la determinazione del valore della lite; la Corte ne ricava che la valutazione del valore processuale deve tener conto di tutti gli atti impugnati quando la censura li riguarda espressamente.
Massime di principio
- Se il ricorso impugna l'atto consequenziale (es. comunicazione preventiva di ipoteca) e, contestualmente e in modo specifico, anche gli atti presupposti (es. cartelle di pagamento) denunciandone vizi proprio, il giudizio va considerato ricorso cumulativo e il valore della lite è la somma dei valori di tutti gli atti impugnati.
- Per evitare il calcolo del CUT sulla somma degli atti, il contribuente deve evitare di introdurre censure esplicite e specifiche sulle singole cartelle presupposte; viceversa, contestazioni dettagliate delle notifiche comportano l'aumento del valore della lite.
- La regola generale della soccombenza si applica anche alle controversie sul CUT: chi perde è normalmente condannato alle spese processuali, salvo motivi tenuti in considerazione dal giudice.
- È rilevante la forma e il contenuto del ricorso originario e degli atti di impugnazione: il comportamento processuale e le censure specifiche determinano l'ambito del giudizio e, quindi, il calcolo del CUT.
- Se si intende limitare il rischio di un maggior CUT, valutare la strategia processuale (es. impugnare separatamente gli atti, o limitare le censure agli elementi strettamente necessari) e considerare l'eventualità di azioni autonome contro le cartelle presupposte.
- La determinazione del CUT segue la ratio normativa: evitare letture formalistiche quando la sostanza delle censure dimostra che la difesa mira ad aggredire più atti; tuttavia se si vuol contestare solo l'atto consequenziale senza coinvolgere formalmente gli atti presupposti, bisogna non riferirvisi espressamente.
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