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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09473/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 3 luglio 2025. L'unico motivo dedotto riguarda il trattamento sanzionatorio: si lamenta la mancata applicazione della diminuzione per l'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, c.p. nella sua massima estensione. Secondo il ricorrente, la riduzione di pena sarebbe stata sottostimata. La Corte osserva però che la graduazione della pena, incluse le variazioni per aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione non è consentita una rivalutazione del quantum della pena, salvo che la determinazione sia arbitraria o manifestamente illogica. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva già spiegato l'esistenza di margini ulteriori di apprezzamento dell'attenuante, pur dopo il riconoscimento di quella pretoria, e aveva motivato il quantum di riduzione ritenuto congruo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla diminuzione della pena per l'attenuante comune ex art. 62, n. 4, c.p., poiché la valutazione del quantum di riduzione è riservata al giudice di merito e nella sentenza impugnata la motivazione sulla quantificazione risultava congrua e non arbitraria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    attenuante comune la cui diminuzione di pena non deve essere necessariamente applicata nella massima estensione, poiché il relativo quantum è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito

  • art. 132 c.p.

    richiamato come criterio per la determinazione discrezionale della pena da parte del giudice

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio per la determinazione discrezionale della pena da parte del giudice

Massime di principio

  • La determinazione della pena base e la quantificazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, purché esercitato in modo non arbitrario e logicamente motivato.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la motivazione sulla sua determinazione sia assente, arbitraria o manifestamente illogica.
  • Il mancato riconoscimento dell'attenuante nella sua massima estensione non integra di per sé vizio di legittimità quando il giudice di merito dia conto dei margini di apprezzamento residui e del criterio seguito per fissare la riduzione.
  • Quando il ricorso si risolve nella contestazione del solo quantum di pena senza denunciare un vizio logico-giuridico della motivazione, esso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazione
RamiParte generale

Testo integrale

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