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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26029/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego, contenuto nell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze, alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della semilibertà. Ha dedotto (1) errata applicazione di legge e carenza di motivazione riguardo all'art. 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento sia all'impossibilità di collaborare sia alla persistenza di contatti con la criminalità organizzata; (2) errata applicazione dell'art. 4-bis ordinamento penitenziario nella nuova formulazione introdotta dal d.l. 31/10/2022 n. 162 (conv. L. 199/2022), sostenendo che per reati anteriori al 2022 si applichi la disciplina transitoria che richiederebbe solo la verifica dell'inesistenza di contatti e non anche dell'assenza del pericolo di ripristino di tali collegamenti. La difesa ha sottolineato elementi favorevoli (relazioni carcerarie, assenza di esigenze cautelari) e l'opinione della DDA di Catania secondo cui il condannato non avrebbe altro utile da aggiungere sui fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia svolto una valutazione di merito corretta e adeguatamente motivata: pur riconoscendo elementi positivi (regolare condotta, prospettive di reinserimento), il Tribunale ha ritenuto rilevante la nota della D.D.A. che indica come il condannato non abbia rivelato tutto quanto a sua conoscenza, elemento interpretato come indicativo della mancata rescissione dei collegamenti con l'ambiente mafioso. La Corte ha inoltre confermato l'applicabilità, anche ai procedimenti relativi a fatti anteriori al 2022, delle modifiche normative introdotte dal d.l. 31/10/2022 n. 162 (principio tempus regit actum), precisando che la collaborazione non costituisce più un requisito assoluto ma che la mancata collaborazione produce una presunzione relativa di mantenimento dei collegamenti superabile solo con indici stringenti e cumulativi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 58-ter)

    Riferita in relazione alla valutazione dell'eventuale impossibilità di collaborazione del detenuto e alla verifica della persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata; la Corte richiede che tali questioni siano adeguatamente motivate dal giudice di merito

  • art. 4-bis ordinamento penitenziario

    Nella versione modificata dal d.l. 31/10/2022 n. 162 (conv. L. 199/2022) impone che l'accesso a permessi e misure alternative sia subordinato anche alla dimostrazione degli adempimenti civili/risarcitori o alla loro impossibilità e all'apporto di elementi specifici che escludano l'attualità di collegamenti con criminalità organizzata e il pericolo di ripristino di tali collegamenti; la presunzione di mantenimento dei collegamenti per mancata collaborazione è diventata relativa e valutabile dal giudice sulla base di indici stringenti e cumulativi

  • decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (art. 1, comma 1, lett. a) n. 2))

    Ha modificato l'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario; la Corte conferma che le modifiche si applicano ai procedimenti in corso (principio tempus regit actum) in assenza di specifica disciplina transitoria

Massime di principio

  • Le modifiche normative del 31/10/2022 all'art. 4-bis op. pen. si applicano anche a procedimenti relativi a reati anteriori alla novella, in virtù del principio tempus regit actum, salvo diversa disciplina transitoria.
  • Dopo la novella del 2022, la mancata collaborazione non è più automaticamente preclusiva per l'accesso a benefici: essa genera una presunzione relativa di mantenimento di collegamenti con la criminalità organizzata che il giudice può superare valutando indici concreti e cumulativi (percorso rieducativo, assenza di contatti, riparazione, condotta carceraria, ecc.).
  • La valutazione della sussistenza o meno di collegamenti attuali o del pericolo di ripristino è rimessa al giudice di merito e richiede motivazione puntuale; le valutazioni di fatto (es. interpretazione di note della DDA circa incomplete rivelazioni) sono difficili da riformare in Cassazione se ben motivate e non viziabili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • In ricorsi contro il diniego di misure alternative è essenziale affrontare e confutare specificamente le argomentazioni della DDA o di altre autorità: critiche generiche o apodittiche alla motivazione del giudice di merito risultano inidonee.
  • La sussistenza o meno di esigenze cautelari antecedenti alla condanna perde centralità quando la condanna è passata in giudicato; l'accertamento della persistenza di collegamenti ostativi è invece centrale nella valutazione dell'accesso ai benefici.

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