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Sentenza

Sentenza n. 16863/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. repertorio -OMISSIS- del 06.03.2026 – n. protocollo -OMISSIS-/2026, avente ad oggetto il diniego all’assegnazione in regolarizzazione di alloggio di E.R.P. di proprietà del Comune di Roma, sito in Roma viale -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202606579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP di proprietà di Roma Capitale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del 6 marzo 2026, motivato dal fatto che, secondo le verifiche anagrafiche, aveva effettuato più di tre accessi in immobili ERP senza preventiva comunicazione o autorizzazione dell’ente gestore. Ha dedotto, in primo luogo, la nullità della notifica, eseguita presso la propria abitazione anziché presso il domicilio eletto presso il difensore. In secondo luogo, ha contestato l’applicazione dell’art. 22, comma 147, l.r. Lazio n. 1/2020, sostenendo che i precedenti accessi riguardavano alloggi occupati da legittimi assegnatari, presso i quali aveva chiesto il nullaosta per l’ampliamento del nucleo familiare, e denunciando violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e giusto procedimento, omessa valutazione dei fatti, illogicità, irragionevolezza e sviamento. Infine, ha prospettato l’illegittimità costituzionale della norma in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32 e 42 Cost., sostenendo che il diniego pregiudicasse il diritto fondamentale all’abitazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato la censura sulla notifica: l’elezione di domicilio effettuata nel procedimento amministrativo non vincola l’amministrazione nel successivo contenzioso e, nel caso concreto, la dichiarazione non esprimeva in modo univoco ed esclusivo la volontà di ricevere lì ogni atto; inoltre, la notifica si era perfezionata con consegna a mani della ricorrente, che aveva tempestivamente impugnato l’atto, con conseguente raggiungimento dello scopo. Ha respinto anche le censure sull’applicazione dell’art. 22, comma 147, l.r. n. 1/2020: la disposizione esclude da nuove assegnazioni e regolarizzazioni chi abbia effettuato più di tre accessi in immobili ERP senza comunicazione preventiva o autorizzazione dell’ente gestore. Le risultanze anagrafiche documentavano quattro iscrizioni in alloggi ERP e non erano state contestate; la ricorrente non aveva prodotto le asserite richieste di nullaosta né provato una preventiva comunicazione o autorizzazione. La prova testimoniale richiesta, genericamente riferita ai nullaosta e rivolta a parenti e affini, non poteva sostituire la documentazione mancante. Il TAR ha inoltre escluso che il diritto all’abitazione imponga di legittimare l’accesso abusivo a immobili pubblici: tale diritto va contemperato con gli altri valori costituzionali e con il diritto di proprietà pubblica e la destinazione legale degli alloggi ERP. Non ha quindi ravvisato ragioni per dubitare della legittimità costituzionale della norma. Spese integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 47 c.c.

    Tale fattispecie, infatti, deve essere ricondotta alla disciplina di cui agli artt. 47 c.c. e 141 c.p.c., con la conseguenza che il domicilio eletto rappresenta un luogo di possibile notificazione del provvedimento come scelta facoltativa e non obbligatoria in capo all’amministrazione.

    L’elezione di domicilio nel procedimento amministrativo individua un possibile luogo di notificazione, ma non impone all’amministrazione di notificare esclusivamente presso tale domicilio.

  • art. 141 c.p.c.

    Tale fattispecie, infatti, deve essere ricondotta alla disciplina di cui agli artt. 47 c.c. e 141 c.p.c., con la conseguenza che il domicilio eletto rappresenta un luogo di possibile notificazione del provvedimento come scelta facoltativa e non obbligatoria in capo all’amministrazione.

    L’elezione di domicilio non ha carattere esclusivo se non risulta da una dichiarazione univoca e non vincola l’amministrazione a notificare soltanto nel luogo indicato.

  • art. 156 c.p.c.

    Peraltro, come evidenziato dall’amministrazione, la notifica risulta regolarmente perfezionatasi, mediante consegna a mani della ricorrente (cfr. all. n. 1 memoria Roma Capitale), la quale ha tempestivamente proposto il presente gravame – con conseguente operatività del principio del raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.

    La tempestiva impugnazione dopo la consegna personale dell’atto dimostra il raggiungimento dello scopo della notificazione e impedisce di fondare la nullità sulla sola difformità dal domicilio indicato.

  • art. 22, comma 147, l.r. Lazio n. 1/2020

    La norma citata, infatti, prevede espressamente che “I soggetti che risultano aver effettuato più di tre accessi in immobili ERP senza una comunicazione preventiva o un’autorizzazione dell’ente gestore sono esclusi da nuove assegnazioni e regolarizzazioni”.

    La causa di esclusione opera quando risultino più di tre accessi in immobili ERP e non sia provata, per gli accessi rilevanti, una preventiva comunicazione o un’autorizzazione dell’ente gestore. Le iscrizioni anagrafiche non contestate possono comprovare gli accessi; la prova della comunicazione o dell’autorizzazione deve essere fornita da chi la invoca.

  • artt. 2 e 3 Cost.

    Quanto infine alla paventata incostituzionalità della norma, ribadisce il Collegio che il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost., non viene tutelato in termini assoluti, ma deve essere contemperato con altri valori di pari rango costituzionale (cfr. Cons. Stato sez.VII, n. 11037/23).

    Il diritto all’abitazione non è assoluto e deve essere bilanciato con gli altri valori costituzionali; non legittima l’accesso abusivo a immobili pubblici né la modifica unilaterale della destinazione degli alloggi ERP.

  • art. 42 Cost.

    D’altronde, il cd. "diritto all'abitazione" non può certo comprendere anche la legittimazione all’accesso abusivo a immobili pubblici, e ciò “in ragione della evidente intrinseca contraddittorietà tra il preteso "diritto" e la riconosciuta antigiuridicità della condotta che lo fonderebbe, ma anche perché tale conclusione sacrificherebbe il concorrente diritto proprietario (che riguarda, ovviamente, anche il soggetto pubblico titolare) che "non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale"

    Il diritto all’abitazione non comporta la legittimazione a occupare o accedere abusivamente a un immobile pubblico, né consente di comprimere stabilmente il diritto proprietario pubblico e di alterare la destinazione legale del bene.

Massime di principio

  • L’elezione di domicilio effettuata nel procedimento amministrativo non obbliga l’amministrazione a notificare il provvedimento esclusivamente presso il domicilio indicato, salvo che la dichiarazione manifesti in modo espresso, univoco ed esclusivo la volontà di riferire a quel luogo la notificazione degli atti. La consegna personale dell’atto e la tempestiva impugnazione possono comunque dimostrare il raggiungimento dello scopo della notificazione.
  • La causa di esclusione prevista dall’art. 22, comma 147, l.r. Lazio n. 1/2020 si applica a chi abbia effettuato più di tre accessi in immobili ERP senza preventiva comunicazione o autorizzazione dell’ente gestore. Le iscrizioni anagrafiche non contestate possono comprovare gli accessi; chi invoca l’esistenza di comunicazioni o autorizzazioni deve fornire prova adeguata, e una generica prova testimoniale non sostituisce la documentazione della preventiva comunicazione.
  • Il diritto all’abitazione non è assoluto e va contemperato con gli altri valori costituzionali e con il diritto di proprietà pubblica. Non può fondare la legittimazione di un accesso abusivo a un alloggio ERP né consentire all’occupante di modificare unilateralmente la destinazione del bene.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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