Cassazione Penale, Sentenza n. 02305/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso incidentale avverso il rigetto dell'istanza di riabilitazione relativa a condanna irrevocabile (20/10/2015) per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che Morelli non avesse risarcito in modo effettivo e integrale i danni causati: in particolare non avrebbe integralmente rifuso il danno d'immagine alla Regione Calabria; non avrebbe adempiuto all'obbligo, fissato in sentenza, di risarcire il Comune di Milano, nonostante iniziative di contatto; non avrebbe risarcito altri enti territoriali indicati (comuni di Bareggio e Cisliano). Morelli ha censurato la valutazione sostenendo, tra l'altro, che la Corte dei Conti avesse già tenuto conto di tutte le condotte nella liquidazione del danno alla Regione Calabria, che aveva fatto offerte risarcitorie rilevanti al Comune di Milano (iniziative dal 2021, offerta presa in carico solo nel dicembre 2024) e che eventuali ostacoli al soddisfacimento delle obbligazioni civili fossero da attribuirsi a comportamenti dilatori degli enti o a situazioni di insolvibilità non imputabili a lui; ha inoltre sottolineato la differenza tra concorso esterno e partecipazione associativa piena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato, confermando l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Motivazione: il Tribunale aveva fondatamente ritenuto che le iniziative risarcitorie documentate non provassero una concreta ed efficace eliminazione delle conseguenze civili del reato attribuite a Morelli, in particolare per il profilo relativo al concorso esterno in associazione mafiosa; le decisioni della Corte dei Conti hanno liquidato danni riferibili ad altri reati ma non a quello di concorso esterno, confermando l'inerzia sulla parte di Morelli; l'offerta al Comune di Milano del 16/07/2021 e i contatti successivi non si sono tradotti in un risarcimento reale e definitivo né risultano prove che rendano esclusiva responsabilità del Comune l'assenza di soddisfacimento; è altresì rilevata la mancata attivazione di Morelli verso i comuni di Bareggio e Cisliano. Morelli è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio sulla riabilitazione)
Sez. 1, n. 37081 del 31/05/2024 (Zanni); Sez. 1, n. 45045 del 11/07/2014 (Perria); Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2024 (Sardanelli); Sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014 (Zurita Ramirez)
Per la concessione della riabilitazione l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato va valutato non solo secondo le regole del codice civile, ma anche come elemento dimostrativo dell'emenda morale; tuttavia il mancato risarcimento non ostacola la riabilitazione se l'inadempimento non è imputabile al condannato.
Richiamato per indicare il concorso di più persone nella commissione del reato; qui rilevante per le condotte che hanno determinato responsabilità concorrente (concorso esterno).
Norma che definisce l'associazione mafiosa; utilizzata per qualificare il perimetro dell'offesa e gli enti territoriali (comuni) che avrebbero subito danni in conseguenza dell'azione del sodalizio e del contributo esterno del ricorrente.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma applicata per l'imposizione delle spese processuali al ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La concessione della riabilitazione richiede la dimostrazione di una concreta e attribuibile attività di risarcimento o di eliminarne le conseguenze civili: mera interlocuzione o espressione di volontà non basta se non tradotta in atti reali e documentabili.
- Se il danneggiato è un ente pubblico o territoriale, è necessario provare offerte formali, vincolanti e documentate (es. proposte via PEC, procure, adempimenti esecutivi); la dilazione o inerzia dell'ente può essere rilevante solo se l'impegno del condannato risulti realmente concreto e provato.
- La valutazione tiene conto anche di pronunce di altre autorità (es. Corte dei Conti) che abbiano liquidato i danni: se in quelle decisioni non risultano liquidati danni riconducibili a specifiche condotte, il mancato risarcimento resta elemento ostativo alla riabilitazione.
- La distinzione tra concorso esterno e partecipazione associativa piena non esclude l'obbligo di risarcimento delle conseguenze civili derivanti dalle condotte attribuite: la qualificazione penale non elimina la necessità di tentativi efficaci di soddisfare le pretese risarcitorie.
- Quando si invoca l'impossibilità di adempiere per ragioni di insolvenza o per comportamento dilatorio di terzi, occorre documentare in modo accurato lo stato di insolvibilità o gli atti compiuti per ottenere il pagamento, per escludere l'addebito dell'inadempimento al condannato.
- Per chiedere la riabilitazione è utile produrre documentazione cronologica e probatoria delle iniziative risarcitorie (offerte formali, ricevute, risposte dell'ente, atti di ingiunzione o tentativi di esecuzione) per dimostrare la buona condotta e la volontà reale di riparare.
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