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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24298/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (società di leasing)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano che aveva definito la controversia su atti di imposizione emessi dalla Regione Lombardia. Il ricorso era affidato a due motivi, ma nel testo non sono riportati i singoli contenuti dogmatici dei motivi. Nella fase successiva la ricorrente ha depositato memoria deducendo che la Regione aveva comunicato l'annullamento in autotutela degli atti impugnati e ha chiesto, in alternativa, l'accoglimento del ricorso oppure l'estinzione del giudizio per sopravvenuto annullamento degli atti. La Regione ha resistito chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto, sulla base degli allegati prodotti dalla ricorrente, dell'annullamento in autotutela degli atti di imposizione oggetto del giudizio da parte della Regione Lombardia, avvenuto con delibera di Giunta del 22 luglio 2019 n. XI/1941 e confermato da successiva comunicazione della dirigente regionale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per sopravvenuto annullamento degli atti impugnati. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese, rilevando che l'annullamento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso e richiamando la giurisprudenza formatasi in materia. Infine ha escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    La disposizione sul raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, perciò non è applicabile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, restando esclusa nel caso di estinzione del processo.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo, quando intervenga dopo la proposizione del ricorso e risulti documentalmente provato, comporta l'estinzione del processo, venendo meno l'oggetto della controversia.
  • L'estinzione del giudizio per sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato giustifica la compensazione integrale delle spese, specie se l'eliminazione dell'atto è successiva all'introduzione dell'impugnazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato non può essere applicato in via estensiva oltre i casi tassativi previsti dalla legge; non opera quindi quando il processo si estingue per annullamento in autotutela dell'atto controverso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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