Cassazione Civile, Ordinanza n. 10579/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-Brescia che aveva respinto il suo appello contro un'intimazione di pagamento e le sottese cartelle intestate a una società in accomandita semplice di cui era socio accomandatario. In fatto, il ricorrente sosteneva che i debiti richiesti fossero insussistenti perché già oggetto di sentenze passate in giudicato favorevoli. Con il primo motivo ha dedotto la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio, assumendo la necessità della partecipazione di società e soci. Con il secondo motivo ha lamentato che non fosse stata considerata l'esistenza di annullamenti di accertamenti e di cartelle pronunciati a favore della società e dei soci.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che il principio del litisconsorzio necessario nelle controversie tributarie relative all'accertamento del reddito societario non si estende automaticamente alla fase esecutiva/riscossiva avente ad oggetto cartelle o intimazioni di pagamento quando non si controverta sulla rettifica del reddito della società, ma solo sulla riscossione di imposte già imputate. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, perché le sentenze prodotte dal ricorrente riguardavano cartelle diverse da quelle oggetto del presente giudizio. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e dichiarazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che, nella fase di riscossione di imposte derivanti da redditi societari già accertati, la questione può riguardare la solidarietà passiva senza integrare necessariamente un litisconsorzio necessario tra società e soci.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato richiamato per dichiarare l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto l'accertamento del maggior reddito di una società di persone sussiste, di regola, litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, salvo che vengano dedotte questioni personali di singoli soci.
- Se però la controversia riguarda la fase di riscossione o un atto esecutivo collegato a imposte già accertate e imputate ai soci, e non la rettifica del reddito societario, non opera automaticamente il litisconsorzio necessario.
- La parte che invoca un giudicato favorevole o precedenti annullamenti deve dimostrare la concreta riferibilità di quelle decisioni agli atti specificamente impugnati nel giudizio in corso; la produzione di decisioni relative ad atti diversi non è idonea a fondare l'accoglimento del ricorso.
- Nel giudizio di cassazione, il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e può determinare l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10549/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10550/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10553/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10555/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10557/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10564/2025 del 23/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →