Sentenza del 06/04/2017 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica via pec con pdf - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella notificata tramite PEC come semplice file PDF non fosse valida perché priva di firma elettronica o digitale. La questione riguardava sia la qualificazione del PDF come documento informatico ai sensi dell’art. 20 del d.Lgs. 82/2005, sia la necessità della firma dell’atto per garantirne autenticità e provenienza.
La decisione
La commissione ha ritenuto legittima la notificazione della cartella via PEC in formato PDF. Il file possiede i requisiti di documento informatico previsti dall’art. 20 del d.Lgs. 82/2005. Sebbene la firma digitale sia equiparata alla firma autografa dall’art. 21 dello stesso decreto, la sua assenza non determina, in questo caso, l’illegittimità della cartella: la provenienza dell’atto è considerata sufficientemente certa sulla base della sua intestazione e degli elementi identificativi dell’Agente della riscossione.
Norme richiamate
Art. 20 del d.Lgs. 82/2005, Codice dell’amministrazione digitale
Requisiti del documento informatico
La cartella di pagamento trasmessa via PEC in formato PDF può costituire un documento informatico conforme ai requisiti normativi, anche se il file non contiene una firma digitale.
Art. 21 del d.Lgs. 82/2005, Codice dell’amministrazione digitale
La firma digitale è equiparata alla firma autografa
La firma digitale assolve alla funzione di autenticazione e validazione del documento, ma la sua mancanza non comporta automaticamente l’inesistenza del documento informatico; può incidere sulla validità solo se non sia comunque possibile individuare con certezza la provenienza dell’atto.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento notificata via PEC in formato PDF non è automaticamente invalida per il solo fatto di essere priva di firma digitale o autografa.
- Occorre distinguere tra esistenza del documento informatico e validità dell’atto: il documento può esistere validamente come file informatico anche senza firma, mentre la mancanza di sottoscrizione va valutata in concreto.
- La provenienza dell’atto può essere ritenuta sufficientemente certa quando il documento contiene un’intestazione chiara e gli elementi identificativi dell’ente o dell’Agente della riscossione.
- La contestazione della cartella non può basarsi soltanto sull’assenza della firma; devono essere indicati elementi concreti che mettano in dubbio l’autenticità, la provenienza o il contenuto dell’atto.
- La notificazione via PEC deve comunque consentire di identificare il mittente, il destinatario, l’atto trasmesso e la corretta ricezione del messaggio e degli allegati.
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