Sentenza del 06/04/2017 n. 223 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava il recupero a tassazione ai fini IRAP dei contributi pubblici ricevuti per ripianare i disavanzi di esercizio. Sosteneva che, nella parte correlata a costi del personale non deducibili ai fini IRAP, tali contributi dovessero essere esclusi dalla base imponibile. Chiedeva inoltre l'annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza interpretativa della normativa.
La decisione
L'appello è stato accolto solo parzialmente. È stata respinta l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate sull'inammissibilità della riassunzione. Nel merito, la Commissione ha stabilito che i contributi erogati per legge alle imprese di trasporto pubblico locale per ripianare i disavanzi devono essere inclusi nella base imponibile IRAP, anche quando siano stati utilizzati per sostenere spese del personale non deducibili. L'esclusione sarebbe possibile soltanto se la legge istitutiva del contributo prevedesse espressamente la correlazione con un componente negativo indeducibile; non è sufficiente la semplice dichiarazione dell'impresa circa l'utilizzo delle somme. Le sanzioni sono state annullate per obiettiva incertezza interpretativa e le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 11, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Sono esclusi dalla base imponibile i contributi per i quali la legge preveda espressamente l'erogazione in correlazione a componenti negativi non ammessi in deduzione.
La norma è stata interpretata nel senso che i contributi pubblici sono normalmente imponibili ai fini IRAP. L'esclusione opera soltanto quando la legge istitutiva stabilisca espressamente il collegamento tra il contributo e un costo indeducibile; tale collegamento non può essere dimostrato soltanto sulla base dell'effettivo utilizzo dichiarato dall'impresa.
Art. 5, comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
La disposizione, avente natura interpretativa, conferma l'assoggettamento a IRAP anche dei contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni della legge istitutiva o speciali previsioni normative.
Art. 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Disciplina le deduzioni applicabili nella determinazione del valore della produzione netta IRAP, comprese quelle relative a specifiche categorie di costi e lavoratori dipendenti. La disciplina delle deduzioni non comporta, di per sé, l'esclusione dei contributi correlati a costi non deducibili.
Massime di principio
- I contributi pubblici destinati a imprese soggette a IRAP concorrono ordinariamente alla base imponibile, anche se sono esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi.
- L'esclusione del contributo dalla base imponibile IRAP richiede una previsione espressa nella legge che lo istituisce, con specifico riferimento alla correlazione con un costo indeducibile.
- Non basta dimostrare che il contributo è stato concretamente utilizzato per sostenere spese non deducibili: occorre che il vincolo di destinazione o la correlazione risultino direttamente dalla normativa istitutiva.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali alterni o di una normativa obiettivamente ambigua, le sanzioni tributarie possono essere annullate anche se l'imposta resta dovuta.
- La decisione ha quindi dato ragione al contribuente solo quanto alle sanzioni, mentre ha confermato il recupero dell'imposta sui contributi.
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