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Sentenza

Sentenza del 06/04/2017 n. 1933 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Datore lavoro - Erogazione somme lavoratore - Risarcimento mancato guadagno - Assoggettamento tassazione - Sussiste - Risarcimento danno emergente - Assoggettamento tassazione - Esclusione - Rapporto lavoro - Divieto conversione tempo indeterminato - Presunzione danno - Sussiste - Indennità erogata - Assoggettamento tassazione - Illegittimità pretesa - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima: l'indennità corrisposta dal datore di lavoro non doveva essere assoggettata a tassazione IRPEF, poiché qualificata come risarcimento del danno emergente e non come risarcimento del mancato guadagno.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la tassazione IRPEF di un'indennità corrisposta dal datore di lavoro in conseguenza del divieto di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato. Il principio applicato distingue il risarcimento del mancato guadagno, che costituisce reddito imponibile perché sostitutivo di un reddito perduto, dal risarcimento del danno emergente, destinato invece a reintegrare una perdita patrimoniale e, in quanto tale, non imponibile. Nel caso considerato, l'indennità collegata al divieto di conversione è assistita da una presunzione di danno emergente.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Sono esclusi dalla base imponibile i risarcimenti destinati a reintegrare il patrimonio del percipiente, mentre rilevano quelli sostitutivi di redditi perduti.

    La norma impone di distinguere, ai fini fiscali, tra somme che sostituiscono un reddito, imponibili, e somme che reintegrano una perdita patrimoniale, non imponibili.

  • Art. 46 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La disposizione è richiamata nel quadro della qualificazione fiscale delle somme percepite in relazione al rapporto di lavoro.

  • Cassazione n. 11186/2004

    Il principio giurisprudenziale richiamato conferma la necessità di qualificare concretamente la funzione dell'indennità: se essa compensa un danno emergente, non costituisce reddito imponibile.

Massime di principio

  • Per stabilire se un risarcimento è soggetto a IRPEF occorre verificare la sua funzione concreta: sostituire un reddito perduto oppure reintegrare una perdita patrimoniale.
  • Il risarcimento del mancato guadagno ha normalmente natura reddituale ed è imponibile; il risarcimento del danno emergente, invece, non è imponibile perché non rappresenta nuova ricchezza.
  • Le indennità riconosciute per l'illegittima mancata conversione di un rapporto di lavoro a tempo determinato possono essere considerate risarcitorie e non imponibili quando compensano il danno patrimoniale derivante dalla violazione, anziché redditi di lavoro non percepiti.
  • La qualificazione fiscale non dipende esclusivamente dal nome attribuito alla somma, ma dalla causa e dalla funzione effettiva dell'erogazione, da valutare sulla base della sentenza o dell'accordo che la dispone.

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