Sentenza del 06/04/2017 n. 1936 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Mancata esibizione in primo grado di documenti rilevanti - Mera dimenticanza - Produzione tempestiva della documentazione in appello - Ammissibilità - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di intimazione n. 0972013905601168, relativo al pagamento di euro 28.783,06, sostenendo che la cartella presupposta n. 09720090110937464001 non fosse mai stata notificata. Ha inoltre invocato il giudicato esterno derivante da una precedente sentenza della CTR di Roma che aveva già accertato l'omessa notifica della medesima cartella. In primo grado non era stato prodotto il certificato attestante il passaggio in giudicato della precedente sentenza; tale documento è stato depositato in appello, deducendo una mera dimenticanza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ammissibile la produzione del certificato in appello, purché effettuata entro venti giorni liberi prima dell'udienza e senza ampliare l'oggetto del contendere. Accertato che la precedente sentenza era passata in giudicato e aveva stabilito l'omessa notifica della cartella, il giudice ha riconosciuto l'efficacia preclusiva del giudicato esterno, ha riformato la sentenza di primo grado e ha dichiarato nullo l'avviso di intimazione. L'appello è stato quindi accolto; le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 32, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il deposito dei documenti deve avvenire entro venti giorni liberi prima dell'udienza.
La disposizione si applica anche al giudizio di appello e impone il rispetto del termine per la produzione documentale.
Art. 58, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In appello possono essere prodotti nuovi documenti.
La produzione di documenti nuovi in appello è ammessa in via generale, anche quando la parte avrebbe potuto produrli in primo grado o non lo abbia fatto per negligenza o dimenticanza.
Art. 57, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Divieto di domande nuove in appello.
I documenti nuovi sono ammissibili soltanto se non introducono nuove domande e non ampliano l'oggetto del contendere.
Massime di principio
- Nel processo tributario la mancata produzione di un documento in primo grado, anche se dovuta a semplice dimenticanza, non ne impedisce necessariamente il deposito in appello.
- La produzione documentale in appello deve comunque rispettare il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza.
- Il documento prodotto in appello non deve introdurre una domanda nuova né modificare o ampliare l'oggetto della controversia.
- Una sentenza passata in giudicato che accerti un presupposto comune e indispensabile può impedire che lo stesso punto venga nuovamente esaminato in un successivo giudizio tra le medesime parti.
- Se una cartella costituisce il presupposto dell'atto successivo e una sentenza definitiva ne ha accertato l'omessa notifica, tale accertamento può comportare la nullità dell'avviso di intimazione fondato sulla cartella.
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