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Sentenza

Sentenza del 04/06/2021 n. 2833 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Litisconsorzio necessario - Avviso di accertamento Imu - Variazione rendita catastale quale presupposto dell'atto impositivo - Agenzia del Territorio - Integrazione del contradditorio - Necessità - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento IMU con contestazioni relative all'attribuzione/variazione della rendita catastale, contestando la base imponibile utilizzata dal Comune per l'atto impositivo

La decisione

La Corte ha ritenuto che la proposizione di questioni attinenti alla rendita catastale nell'impugnazione dell'atto IMU non determina un litisconsorzio necessario con l'Agenzia del Territorio. Il Comune è estraneo alla determinazione della rendita catastale e la variazione catastale rappresenta un mero presupposto di fatto dell'atto impositivo; di conseguenza non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c. nei confronti dell'Agenzia del Territorio, la quale rimane litisconsorte facoltativo

Norme richiamate

  • art.102 c.p.c.

    L'integrazione del contraddittorio ex artt. 102 e ss. c.p.c. è necessaria solo quando la presenza del terzo sia indispensabile per decidere la lite; nel giudizio tributario avverso l'IMU la presenza dell'Agenzia del Territorio non è indispensabile se la questione riguarda la rendita come presupposto dell'atto impositivo

  • Cass. 23679/2020

    Giurisprudenza di supporto che conferma il principio secondo cui l'Agenzia del Territorio non è litisconsorte necessario nelle impugnazioni IMU relative alla rendita catastale

  • Cass. 1439/2017

    Ulteriore precedente che conferma la natura facoltativa del litisconsorzio dell'Agenzia del Territorio nei giudizi tributari sull'IMU quando la rendita costituisce solo presupposto di fatto

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni di avvisi IMU il Comune è il resistente naturale: l'atto impositivo è rivolto al contribuente e formato dal Comune, quindi il giudizio si svolge contro il Comune salvo diversa necessità
  • La contestazione della rendita catastale, se valutata solo come presupposto di fatto dell'imposizione, non rende necessaria la chiamata dell'Agenzia del Territorio: questa è litisconsorte facoltativo
  • L'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.102 c.p.c. è dovuta solo quando la decisione richieda necessariamente l'intervento del terzo per decidere la controversia; se la questione può essere risolta tra le parti originarie, l'integrazione non è obbligatoria
  • Se il giudice dovesse invece dover pronunciarsi direttamente sulla validità di un atto catastale o se la decisione inciderebbe direttamente sui diritti dell'Agenzia del Territorio, potrebbe rendersi necessaria la sua chiamata in causa
  • In casi pratici, se si vuole contestare la rendita in sé (riconoscimento/modifica della rendita catastale), è consigliabile procedere anche con l'azione appropriata verso l'Agenzia del Territorio o seguire il rimedio amministrativo/catastale specifico; se invece la contestazione è rivolta solo all'imposta richiesta dal Comune, il giudizio può restare contro il Comune senza integrazione
  • Verificare sempre in caso concreto se la decisione richiesta impone accertamenti o pronunce sulla titolarità di poteri o su atti propri di terzi: solo in tali ipotesi scatta il litisconsorzio necessario e l'obbligo di integrazione

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