Sentenza del 04/06/2021 n. 82 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento basato su determinazione sintetica del reddito per il periodo d'imposta 2010 ex art. 38, co. 4 DPR 600/73: l'Ufficio aveva ritenuto sussistente un maggior reddito per spese certe (acquisto quote societarie, sottoscrizione polizza, rate di mutuo) e aveva ripreso a tassazione euro 82.470, oltre addizionali e sanzioni. La contribuente ha sostenuto che le spese erano state sostenute con disponibilità derivate da disinvestimenti (vendita immobile, cessione titoli) e ha contestato l'entità/qualificazione delle spese e l'applicabilità delle sanzioni. L'Agenzia ha contestato la mancata prova delle fonti delle disponibilità e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente avendo questa prodotto un atto pubblico attestante la cessione di un immobile a Venezia per Euro 700.000 e ritenendo tale somma sufficiente a giustificare le spese contestate. L'Agenzia ha proposto appello e la Corte d'appello ha riformato la sentenza: ha ritenuto che la contribuente non avesse dimostrato l'effettivo incasso e la disponibilità delle somme (mancanza di contabili bancarie, assenza di dati su versamenti tramite titoli), né la validità dell'accollo dei mutui o la natura dei pagamenti denunciati; inoltre risultava una pronuncia civile di simulazione assoluta della compravendita (Tribunale di Udine confermata dalla Corte d'Appello di Trieste), che indeboliva ulteriormente la tesi del disinvestimento reale. Conseguentemente l'appello dell'Ufficio è stato accolto, la sentenza di primo grado riformata e la contribuente condannata alle spese processuali per entrambi i gradi.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, DPR 600/1973
Consente all'Amministrazione di determinare sinteticamente il reddito in base a spese certe; l'ufficio deve motivare l'applicazione degli 'standards' ma il contribuente può offrire prova contraria; se il contribuente non risponde al contraddittorio, l'Ufficio può basare l'accertamento sugli standards e il giudice valuta la prova nel quadro probatorio complessivo.
art. 32, DPR 600/1973 (invito al contraddittorio)
Obbligo per l'Ufficio di invitare il contribuente al contraddittorio; la mancata partecipazione del contribuente influisce sul giudizio di attendibilità dell'accertamento e può giustificare che l'Ufficio motivi l'accertamento sulla sola base degli 'standards', dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio.
art. 5, D.Lgs. 218/1997
Disciplina l'invito alla definizione agevolata/contraddittorio ai fini dell'accertamento con adesione; la mancata adesione consente all'Ufficio di procedere a notificare l'avviso di accertamento.
art. 2700 c.c.
Stabilisce la fede privilegiata degli atti pubblici per le dichiarazioni fatte dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni; la Corte ha rilevato che le mere dichiarazioni contenute in atti pubblici circa bonifici non sostituiscono la prova bancaria e non godono di fede privilegiata se non sono attività compiute dal notaio.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, Sent. n. 14981/2020
Richiamata per il principio che nel contesto di accertamenti standardizzati il contraddittorio è centrale, ma il giudice tributario può comunque valutare liberamente l'applicabilità degli standards e la controprova del contribuente; la mancata risposta al contraddittorio è un elemento valutabile nel quadro probatorio.
Massime di principio
- In accertamenti sintetici basati sulle spese è fondamentale per il contribuente provare l'effettivo ingresso e la disponibilità delle somme nel periodo d'imposta mediante documentazione bancaria (contabili, estratti conto) che identifichi disponente e beneficiario.
- Le mere dichiarazioni contenute in atti pubblici sulla ricezione di pagamenti non sostituiscono la prova bancaria e non hanno fede privilegiata se non risultano attività compiute dal notaio; pertanto la prova di incasso richiede documentazione oggettiva.
- La mancata partecipazione al contraddittorio amministrativo aggrava la posizione del contribuente: l'Ufficio può motivare l'accertamento sugli 'standards' e il giudice potrà considerare negativamente l'inerzia del contribuente nel valutare l'affidabilità della sua controprova.
- Se esistono pronunce civili che qualificano come simulate le operazioni di dismissione poste a fondamento della presunta fonte di reddito, tali pronunce costituiscono forte elemento probatorio per l'Amministrazione fiscale e possono far venir meno la tesi del contribuente sull'origine delle disponibilità.
- Per giustificare spese imputate ai fini delle determinazioni sintetiche il contribuente deve dimostrare che le somme provengono da fonti extra-reddituali o già assoggettate a imposta; l'onere della prova grava sul contribuente.
- Le distinte di operazione bancaria devono contenere dati identificativi (numero conto, disponente/beneficiario, causale univoca) per essere valutate come prova dell'effettivo pagamento; documenti generici o incompleti sono insufficenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 giu 2021Sentenza del 04/06/2021 n. 31 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 4 giu 2021Sentenza del 04/06/2021 n. 647 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 4 giu 2021Sentenza del 04/06/2021 n. 668 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 4 giu 2021Sentenza del 04/06/2021 n. 2833 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 4 giu 2021Sentenza del 04/06/2021 n. 2838 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 4 giu 2021Sentenza del 04/06/2021 n. 4757 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →