Sentenza del 04/06/2021 n. 4757 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica IMU relativo al 2016: l'ente ecclesiastico chiedeva il riconoscimento dell'esenzione IMU per immobili destinati a fini di culto e ad attività religiose/formative interne (celebrazioni, corsi per sacramenti, attività organizzative per i sacerdoti), sostenendo che non svolge attività assistenziali o commerciali tali da escludere l'esenzione. Il Comune contestava che l'appellante non aveva provato l'effettiva destinazione esclusiva non commerciale degli immobili e richiamava l'orientamento giurisprudenziale che impone la prova del requisito oggettivo oltre a quello soggettivo.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello confermando la legittimità dell'avviso di rettifica. Il Collegio ha ritenuto che, pur non essendo in discussione la qualifica soggettiva di ente ecclesiastico, mancava la prova che le unità immobiliari fossero effettivamente destinate esclusivamente allo svolgimento in modalità non commerciale delle attività agevolate. È stato richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l'esenzione richiede la compresenza del requisito soggettivo e del requisito oggettivo e che l'onere della prova grava sul contribuente. La Commissione ha compensato le spese di giudizio per la complessità della materia.
Norme richiamate
legge 20.5.1985 n. 222
art. 1; art. 16 comma 1 lett. a) e lett. b)
La legge individua gli enti ecclesiastici e le attività di religione e culto rilevanti; la Commissione richiede che tali attività siano effettivamente svolte nell'immobile per riconoscere l'esenzione IMU
D.Lgs. 30.12.1992 n. 504
Stabilisce l'esenzione IMU per immobili utilizzati da soggetti individuati se destinati esclusivamente a specifiche attività non commerciali; l'applicazione richiede verifica della destinazione effettiva
D.L. 201/2011
art. 9 comma 8 (richiamato)
Richiama la disciplina IMU e rinvia alle previsioni del D.Lgs. 504/92; usato per confermare il quadro normativo dell'esenzione
Circolare Agenzia Entrate 26.1.2009 n. 2 D/F
Fornisce chiarimenti amministrativi sull'applicazione delle esenzioni, richiamata dal Comune a supporto dell'onere probatorio del contribuente
Giurisprudenza Corte di Cassazione
tra cui ordinanza n. 18592/2019 Sez. 6A e altre sentenze citate (es. Cass. 21.3.2012 n. 4502, Cass. 16.12.2011 n. 27165, ecc.)
Consolida il principio che l'esenzione richiede la compresenza del requisito soggettivo e del requisito oggettivo e che l'attività statutaria non basta se non provata effettivamente nell'immobile; diritto all'esenzione escluso se il bene è inutilizzato o solo destinato in via teorica
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IMU gli enti devono dimostrare non solo la loro qualifica soggettiva ma anche che ciascun immobile sia destinato esclusivamente allo svolgimento, in modalità non commerciale, delle attività agevolate: l'onere della prova grava sul contribuente.
- L'indicazione statutaria dell'attività non è sufficiente: è necessaria documentazione probatoria dell'uso effettivo dell'immobile (es. registri attività, calendari, contratti d'uso, rendiconti, presenze, convenzioni con terzi).
- Se l'immobile è inutilizzato o affidato a terzi per attività non comprovate come non commerciali, l'esenzione può essere negata anche se il proprietario è ente ecclesiastico.
- Nel caso di utilizzi misti (parte per finalità istituzionali non commerciali e parte per attività commerciali) occorre delimitare e provare la destinazione esclusiva o valutare la proporzionalità dell'esenzione in base all'effettivo uso.
- Attività esclusivamente organizzative rivolte all'interno della comunità (es. formazione dei sacerdoti) possono rientrare tra le attività non commerciali ma devono essere documentate in modo puntuale per ogni immobile interessato.
- In contenziosi complessi sulle esenzioni IMU è possibile la compensazione delle spese processuali; tuttavia la strategia difensiva principale deve essere la produzione di prove materiali dell'uso non commerciale degli immobili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 giu 2021Sentenza del 04/06/2021 n. 31 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 4 giu 2021Sentenza del 04/06/2021 n. 82 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 4 giu 2021Sentenza del 04/06/2021 n. 647 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 4 giu 2021Sentenza del 04/06/2021 n. 668 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 4 giu 2021Sentenza del 04/06/2021 n. 2833 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 4 giu 2021Sentenza del 04/06/2021 n. 2838 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →