Sentenza del 04/06/2021 n. 647 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
I.R.A.P. AGENTE DI COMMERCIO/AMMINISTRATORE DI SOCIETA' DI PERSONE CHE OPERA NEL MEDESIMO SETTORE. E' DOVUTA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2007-2009 sostenendo l'inesistenza della "autonoma organizzazione" (condizione per l'imposizione IRAP). La CTP di Ancona aveva accolto il ricorso. L'Ufficio impugnò sostenendo che, poiché il contribuente è anche amministratore e socio di una società di persone che opera nello stesso settore, può ragionevolmente presumersi l'esistenza di un'organizzazione "non minima" che avvantaggia anche l'attività individuale del socio, e pertanto l'IRAP è dovuta. Il contrasto verteva su chi dovesse provare l'esistenza o l'assenza dell'autonoma organizzazione e sull'effetto, in presenza di attività sia individuale sia societaria, della struttura associata sul profilo organizzativo del singolo.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la sentenza della CTP e rigettando il ricorso di B. La Corte ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione (in particolare la sentenza n. 24549/2019) secondo cui, quando l'attività è svolta sia individualmente che in forma associata/societaria nello stesso settore, l'Amministrazione può ragionevolmente presumere che l'organizzazione societaria offra vantaggi e "potenzi" le capacità di produrre reddito anche del socio che opera individualmente; tale presunzione grava sul contribuente che chiede l'esonero dall'IRAP. Le spese dei due gradi sono compensate.
Norme richiamate
Giurisprudenza Corte di Cassazione
sentenza n. 24549/2019; sentenze nn. 6116/2019, 8728/2018, 9431/2018, 9451/2016
La Suprema Corte ha stabilito che, per i liberi professionisti e piccoli imprenditori, l'IRAP è dovuta solo se è dimostrata l'esistenza di una "autonoma organizzazione" o l'impiego non occasionale di lavoro altrui o beni strumentali eccedenti il minimo; inoltre può presumeresi che l'attività svolta anche in forma societaria produca vantaggi organizzativi per il socio, presunzione che il contribuente deve superare con prove contrarie.
CTP Ancona
sentenza n. 1.469 del 15.9.2015
In primo grado era stato accolto il ricorso del contribuente sulla base dell'orientamento favorevole ai liberi professionisti; tale decisione è stata però riformata in appello.
Principio IRAP (giurisprudenziale)
Per l'applicazione dell'IRAP occorre l'esistenza di una "autonoma organizzazione" o l'impiego sistematico di terzi o beni strumentali oltre il minimo necessario; in dubio, la prova dell'organizzazione spetta all'Amministrazione, ma nel caso di attività duplici (individuale e societaria) si instaura una presunzione a sfavore del contribuente che va confutata con elementi concreti.
Massime di principio
- Se un soggetto esercita la stessa attività sia individualmente sia come socio/administratore di una società di persone, l'Amministrazione può presumere che l'organizzazione societaria "potenzi" anche l'attività individuale; il contribuente deve fornire prova contraria per ottenere l'esonero IRAP.
- L'IRAP è dovuta quando sussiste un'organizzazione autonoma che eccede il minimo necessario: elementi indicativi sono uso stabile di beni strumentali significativi, impiego non occasionale di lavoro altrui, struttura organizzativa che amplia la platea commerciale o le capacità produttive.
- Per contestare l'accertamento IRAP chi agisce deve documentare la separazione effettiva e oggettiva tra le due attività (assenza di scambio di risorse, personale, clienti o strumenti), dimostrare che i beni strumentali sono di entità minima e che non vi è impiego abituale di lavoro altrui.
- La prova ha rilievo decisivo: una presunzione razionale a favore dell'Amministrazione, fondata sulla contemporanea presenza di attività individuale e societaria nello stesso settore, può essere superata solo con elementi probatori concreti e sufficienti.
- Gli orientamenti della Corte di Cassazione sono ormai consolidati: le decisioni favorevoli al contribuente in primo grado possono essere ribaltate in appello alla luce di tali principi, con possibile compensazione delle spese processuali.
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