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Sentenza

Sentenza del 04/06/2021 n. 2838 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Competenza per territorio - Art.4, del d.Lgs. n. 546/92 - Impugnazione cartella - Commissione dove ha sede l'Agente del servizio di riscossione - È tale - Denuncia di vizi propri del ruolo emesso da Ufficio avente sede diversa - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Artt. 19, co. 1, lett. d), e co. 3, e art.21, co.1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - - Ruolo e cartella atti considerati in modo unitario - Sono tali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo formato da un ufficio con sede diversa. La questione era quale fosse la Commissione tributaria provinciale territorialmente competente: quella nella cui circoscrizione è stata formato il ruolo oppure quella nella cui circoscrizione ha sede l'Agente della riscossione che ha emesso la cartella.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art.4 del d.lgs. n.546/92 e del combinato disposto degli artt. 19, co.1, lett. d), e co.3, e art.21, co.1, la Commissione tributaria provinciale territorialmente competente per l'impugnazione della cartella è quella nella cui circoscrizione ha sede l'Agente del servizio di riscossione che ha emesso l'atto impugnato, anche se diversa da quella in cui si è formato il ruolo. Ruolo e cartella vanno considerati unitariamente e impugnabili congiuntamente: ciò esclude il frazionamento della causa tra giudici diversi e impedisce che sia il ricorrente a scegliere il giudice competente in base alla diversa sede di formazione del ruolo. La decisione conferma orientamenti giurisprudenziali precedenti (Cass. 7635/2017; 15829/2016; 20671/2014; 4682/2012).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art.4

    Fornisce il quadro generale sulla competenza nel processo tributario; interpretato insieme agli artt.19 e 21 per individuare la sede competente in caso di impugnazione della cartella.

  • d.lgs. n. 546/1992, art.19, co.1, lett. d)

    Rilevante per la disciplina delle impugnazioni di atti di riscossione (tra cui la cartella); contribuisce a collegare l'atto di riscossione alla sede dell'Agente emittente ai fini della competenza territoriale.

  • d.lgs. n. 546/1992, art.19, co.3

    Conferma che atti connessi alla riscossione vanno considerati nel loro complesso ai fini della determinazione della competenza territoriale, evitando la frammentazione del giudizio.

  • d.lgs. n. 546/1992, art.21, co.1

    Stabilisce che ruolo e cartella esattoriale sono atti unitari e impugnabili congiuntamente, con conseguente determinazione della competenza in base alla sede dell'Agente che emette la cartella.

Massime di principio

  • In caso di impugnazione di una cartella di pagamento, la competenza territoriale va individuata presso la Commissione tributaria provinciale dove ha sede l'Agente della riscossione che ha emesso la cartella, anche se il ruolo è stato formato in altra circoscrizione.
  • La deduzione di vizi propri del ruolo non sposta la competenza territoriale: ruolo e cartella sono considerati unitariamente e impugnabili con un unico ricorso.
  • La regola evita il frazionamento della controversia tra giudici di diverse circoscrizioni e impedisce al ricorrente di scegliere il foro più favorevole in base alla diversa sede di formazione del ruolo.
  • Prima di proporre ricorso è fondamentale verificare quale Agente ha materialmente emesso la cartella e la sua sede, perché questa determina la Commissione competente.
  • Se la controparte eccepisce incompetenza territoriale, l'eccezione va valutata alla luce del principio che il luogo dell'Agente emittente prevale rispetto al luogo di formazione del ruolo; l'eventuale domanda di remissione o frazionamento sarà in genere esclusa.

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