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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07398/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal difensore munito di procura speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna, già confermata in appello, resta quindi ferma e passa in giudicato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a otto mesi di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Successivamente, il difensore munito di procura speciale ha depositato una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. La Corte ha quindi esaminato gli effetti processuali della rinuncia validamente proposta e ha ritenuto che essa renda il ricorso inammissibile, con le conseguenze economiche previste.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    È la norma incriminatrice contestata all'imputato; la sentenza di merito aveva confermato la condanna per tale reato, senza affrontarne nuovamente il merito in cassazione.

  • art. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Sez. U, Ricci

    la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione

    La rinuncia al ricorso estingue immediatamente il rapporto processuale di impugnazione e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

  • art. 49480 del 31/10/2023, Sez. 2, Esposito

    È richiamata per affermare l'efficacia della rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore munito di procura speciale.

  • art. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Sez. U, Celso

    È richiamata per ribadire che il difensore munito di procura speciale è legittimato a manifestare la volontà dell'interessato di non proseguire l'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposta determina l'immediata estinzione del rapporto processuale di impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso è efficace anche se sottoscritta dal solo difensore, purché munito di procura speciale a tal fine.
  • Quando interviene una rinuncia validamente formulata al ricorso per cassazione, la Corte può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione e porre a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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