Cassazione Penale, Sentenza n. 10287/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Trani che aveva confermato la condanna per il delitto di lesioni personali del 3/7/2011. Il motivo unico dedotto in Cassazione contestava l'omessa ammissione delle prove testimoniali richieste dalla difesa (Antonietta Papagno e Gabriella Daddato) a seguito del mutamento del giudice di primo grado e del richiamo ad un precedente provvedimento che avrebbe dichiarato la "decadenza" della difesa ex art. 29, comma 8 d.lgs. 274/2000 per omissione di citare i testimoni. Si denunciava la violazione delle norme processuali e del diritto di difesa (art. 495 c.p.p., art. 11 comma 2 Cost. e art. 6 CEDU), nonché omessa motivazione da parte della corte territoriale sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che il motivo si sia limitato a ricostruire le fasi processuali senza indicare in che termini e perché le prove richieste fossero rilevanti ai fini della decisione, richiamando la giurisprudenza secondo cui il diritto di difesa non impedisce al giudice di escludere prove superflue o irrilevanti. Per l'inammissibilità manifesta è stata anche disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Citato in relazione alla requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale; norma che ha consentito, nel periodo emergenziale, modalità scritte di intervento del pubblico ministero in Cassazione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai limiti dei motivi di ricorso ammessi in Cassazione; la Corte segnala che il ricorso deve rispettare i limiti formali previsti dalla norma.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per violazione di norme processuali e carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che la deduzione generica di tali profili senza spiegare la rilevanza delle prove non soddisfa i requisiti di specificità richiesti.
art. 525, comma 2, e artt. 492 e ss., cod. proc. pen.
Riferimenti procedurali relativi all'assunzione e all'ammissibilità delle prove; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia precisato come l'esame dei testi richiesti fosse determinante per la decisione.
art. 29, comma 8, d.lgs. 274/2000
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla presunta 'decadenza' per omissione della citazione dei testimoni dopo il mutamento del giudice; la Corte non ha invece affrontato il merito poiché il motivo è risultato generico.
Norma richiamata a tutela del diritto di difesa di provare, ma la Corte ha osservato che tale diritto richiede che il ricorrente specifichi la rilevanza delle prove per l'accertamento della responsabilità.
art. 11, comma 2, Cost.
Richiamato in ordine al diritto di difesa; la Corte ha confermato che il diritto non è violato quando il rifiuto di ammissione delle prove è giustificato dalla loro irrilevanza o superfluità, salvo che non emerga la loro concreta incidenza sulla decisione.
art. 6, comma 3, lett. d), Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Rinvio ai diritti del giusto processo e alla possibilità di esaminare i testimoni; la Corte ha ritenuto che la censura dovesse dimostrare la pertinenza e l'influenza delle prove non ammesse.
Norma che consente la condanna per inammissibilità manifestamente infondata; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria (euro 3.000) e le spese processuali per la genericità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Per censurare in Cassazione la mancata ammissione di prove testimoniali è necessario indicare in modo specifico in che cosa consista la rilevanza delle prove rispetto alla decisione impugnata: non è sufficiente descrivere le fasi procedurali o lamentare genericamente la menomazione del diritto di difesa.
- Il diritto di difesa non impedisce al giudice di escludere prove ritenute superflue o irrilevanti; il ricorrente deve mostrare la concreta incidenza che l'ammissione delle prove avrebbe potuto avere sull'esito del giudizio.
- Una censura generica in Cassazione comporta il rischio di inammissibilità e l'applicazione di sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; è opportuno argomentare con riferimenti puntuali alla fattispecie e alle norme violate.
- In caso di mutamento del giudice di primo grado, la difesa deve provvedere tempestivamente e documentare il proprio consenso (o mancato consenso) all'utilizzo di prove già assunte e spiegare eventuale pregiudizio derivante dalla mancata ripetizione delle prove per evitare che la questione sia considerata inammissibile per genericità.
- Nella fase di impugnazione è utile collegare le richieste probatorie ai risultati probatori mancanti o alle contraddizioni decisionali per dimostrare che l'ammissione delle prove era decisiva e non meramente dilatoria.
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