Cassazione Penale, Ordinanza n. 14072/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che il ricorso per cassazione è stato presentato personalmente dall'interessato, in violazione della regola della necessaria sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso un'ordinanza del giudice di sorveglianza di Pisa. Dalla motivazione emerge però esclusivamente una questione processuale preliminare: il ricorso risulta proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., secondo il principio ribadito da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello. Non emergono dal testo i motivi di merito contro l'ordinanza impugnata, perché la Corte si arresta alla verifica della ritualità del ricorso.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere proposto nelle forme previste dalla legge e, per i ricorsi in cassazione, non può prescindere dalla necessaria difesa tecnica quando richiesta dalla norma processuale richiamata dalla Corte.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
L'inammissibilità può essere dichiarata de plano; in caso di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio della necessaria sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale, pena l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione in materia penale è inammissibile quando sia proposto personalmente dalla parte, se la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
- La verifica della ritualità formale del ricorso costituisce un controllo preliminare autonomamente idoneo a definire il giudizio senza esame dei motivi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità de plano comporta, oltre alla decisione processuale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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