Sentenza del 24/06/2024 n. 17400 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il contributo pari allo 0,5 per mille previsto dall’art. 27 della legge n. 136/1999 per la valutazione di impatto ambientale (VIA) di una centrale a ciclo combinato progettata nel Comune di Cassano allo Jonio. Ansaldo, dopo avere rinunciato all’iniziativa, aveva chiesto di essere esonerata dal pagamento; il Ministero aveva respinto la richiesta, da ultimo con nota del 16 settembre 2004. La società impugnò tale nota con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il 13 gennaio 2005; dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario, la causa fu trasferita davanti al giudice tributario. La CTP di Roma accolse il ricorso nel merito e la CTR del Lazio respinse l’appello del Ministero, ritenendo non dovuto il contributo in assenza di avvio dell’istruttoria tecnica. In cassazione il Ministero ha articolato cinque motivi: (1) inammissibilità e tardività del ricorso originario e impossibilità di applicare la translatio iudicii al decreto presidenziale anteriore alla legge n. 69/2009; (2) erronea individuazione della sentenza di primo grado impugnabile e rilevabilità d’ufficio dell’estinzione; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. sulla ricostruzione dell’avvio dell’istruttoria; (4) motivazione apparente o contraddittoria; (5) violazione dell’art. 27 della legge n. 136/1999, sostenendo che il contributo fosse una tassa dovuta per la sola richiesta del servizio, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente ai profili relativi alla tardività del ricorso originario e all’inapplicabilità della translatio iudicii; gli altri motivi sono rimasti assorbiti. Ha stabilito che, prima delle riforme introdotte dalla legge n. 69/2009, il decreto decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica aveva natura amministrativa, perciò non operava la translatio iudicii. Il ricorso straordinario del 13 gennaio 2005 contro la nota del 16 settembre 2004 era tardivo rispetto al termine di sessanta giorni previsto per l’impugnazione tributaria; l’atto di riassunzione del 29 maggio 2009 non poteva conservarne gli effetti e valeva, al più, come nuovo ricorso, anch’esso tardivo. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR del Lazio n. 5007/13/2022 e, decidendo nel merito senza rinvio, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario in riassunzione. Spese dei gradi di merito compensate; Ansaldo, soccombente in cassazione, è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.600, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992
sebbene lo stesso fosse stato proposto pacificamente in data 13.1.2005 (v. anche controricorso pag. 5) avverso la nota del 16.9.2004, in violazione del termine di sessanta giorni dalla conoscenza legale della detta nota ( art. 21 del D.Lgs. 546/92 ) avuto riguardo alla natura tributaria del contributo in questione
Il provvedimento che incide sull’obbligo relativo a un contributo di natura tributaria va impugnato davanti al giudice tributario entro sessanta giorni dalla sua conoscenza legale. Il ricorso straordinario proposto oltre tale termine non evita la decadenza.
Nel regime anteriore alle riforme introdotte dalla legge n. 69 del 2009 , il decreto che provvede sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, pur ponendosi al di fuori dell'ordine gerarchico della pubblica amministrazione e su un piano alternativo rispetto alla tutela giurisdizionale, ha natura amministrativa; ne consegue l'inapplicabilità, in caso di pronunzia di inammissibilità fondata sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, del principio della "translatio iudicii".
La translatio iudicii non si applica ai decreti che decidevano i ricorsi straordinari prima della riforma del 2009, poiché tali decreti avevano natura amministrativa. L’atto successivamente presentato davanti al giudice tributario non conserva quindi gli effetti della domanda originaria e, se autonomo, deve rispettare i termini ordinari di impugnazione.
Art. 27 della legge n. 136/1999
La disposizione istituiva il contributo per la procedura di VIA, qualificato dalla giurisprudenza richiamata come entrata tributaria, in particolare una tassa. La decisione non risolve nel merito se il contributo fosse dovuto dopo la rinuncia al progetto: la cassazione ha definito la controversia per ragioni processuali.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda un contributo qualificato come tributo, occorre impugnare l’atto davanti al giudice tributario nel termine previsto dalla disciplina processuale tributaria; rivolgersi a un rimedio non consentito non sospende né sostituisce automaticamente quel termine.
- La translatio iudicii dipende dalla natura del procedimento originario e dalla disciplina applicabile ratione temporis. In particolare, le decisioni sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica anteriori alla legge n. 69/2009 erano amministrative e non consentivano di trasferire al giudice competente gli effetti della domanda originaria.
- Un atto chiamato “riassunzione” non conserva necessariamente gli effetti del procedimento precedente: se la translatio non è applicabile, può valere al più come nuovo ricorso, soggetto ai termini di decadenza ordinari.
- La decisione non stabilisce se, sul piano sostanziale, il contributo VIA sia dovuto quando l’iniziativa viene abbandonata prima dell’istruttoria: tale questione è rimasta assorbita dopo l’accoglimento delle censure processuali.
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