Cassazione Penale, Sentenza n. 30808/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per omicidio colposo per un investimento stradale avvenuto in una galleria. Il ricorrente denunciava: 1) nullità della sentenza per notifica della citazione del responsabile civile ad avvocato non più iscritto all'albo; 2) vizio di motivazione e violazione di divieti probatori con errata valutazione delle testimonianze e delle consulenze tecniche (medico-legale e tecnica sulla velocità), sostenendo che indagini e prove dimostrerebbero l'invasione di corsia da parte della vittima; 3) contraddittorietà e inattendibilità di alcuni testi; 4) mancata acquisizione di una prova decisiva (perizia) e, in generale, insufficiente prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che: la questione sulla notifica al responsabile civile non poteva essere sollevata dal ricorrente; le censure critiche sulla valutazione delle prove e sulla dinamica del sinistro rientrano nella sfera di apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione salvo macroscopica illogicità, che qui non risulta; le testimonianze e le consulenze erano state esaminate e motivate adeguatamente dai giudici di merito; la mancata acquisizione di ulteriore perizia non costituiva vizio rilevante in Cassazione poiché il mezzo probatorio non era stato chiesto con le forme previste. Di conseguenza la condanna confermata in appello (pena rideterminata in anni due di reclusione) resta efficace. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata nella censura riguardante l'assunzione e la valutazione delle prove testimoniali: la Corte sottolinea che la valutazione dell'attendibilità dei testimoni è rimessa al giudice di merito.
art. 546, comma 1, lett. f) cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento al vizio di motivazione; la Corte afferma che il sindacato in Cassazione è limitato ai casi di macroscopica illogicità e non alla riconsiderazione dei fatti.
art. 197, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina della capacità a testimoniare: la Corte conferma che non v'è incompatibilità automatica per soggetti indagati in procedimento connesso se vi è stato decreto di archiviazione.
Richiamato nel contesto della capacità a testimoniare; la Corte segue la giurisprudenza di legittimità sulle limitazioni applicabili.
Norma collegata alla capacità a testimoniare; utilizzata per spiegare l'ammissibilità delle deposizioni contestate.
Sentenza Sez. U. n. 12067/2010 (Sez. U.)
Principio interpretativo richiamato: la disciplina limitativa della capacità a testimoniare non si applica al soggetto destinatario di archiviazione, con conseguente ammissibilità della testimonianza di persone indagate in procedimento connesso archiviato.
Richiamato dal ricorrente per mancata acquisizione di una prova decisiva; la Corte osserva che il motivo è inammissibile se la prova non era stata chiesta secondo le prescrizioni dell'art. 495, comma 2.
art. 495, comma 2 cod. proc. pen.
Norma che disciplina come debba essere richiesta l'ammissione di mezzi di prova e condiziona la valutazione di omissioni probatorie in Cassazione.
Rilevata in relazione ai poteri discrezionali del giudice di merito di ordinare integrazioni probatorie; la Corte sottolinea che la parte non può trasformare in motivo di cassazione scelte discrezionali adeguatamente motivate.
Citato nel confronto giurisprudenziale sulla differenza tra archiviazione e non luogo a procedere ai fini della capacità a testimoniare.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello dei giudici di merito sulla ricostruzione dei fatti: può annullare per vizio logico-giuridico solo se la motivazione è macroscopicamente illogica o carente.
- Le contestazioni sulla valutazione delle testimonianze e delle consulenze tecniche sono, di norma, questioni di fatto riservate al giudice del merito e non sono sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
- L'omessa o irregolare citazione del responsabile civile è rilevabile solo dalla parte pretermessa; l'imputato non ha sempre interesse giuridico ad eccepirla in Cassazione.
- La mancata acquisizione di una prova decisiva può essere dedotta in Cassazione solo se il mezzo probatorio era stato richiesto nei modi previsti (art. 495, comma 2); le scelte discrezionali del giudice di merito circa integrazioni probatorie (art. 507) sono difficilmente censurabili in sede di legittimità.
- In incidenti stradali, il rispetto dei limiti di velocità e la corretta tenuta della propria corsia sono profili rilevanti ai fini del nesso di causalità: la violazione di regole cautelari può essere ritenuta causa adeguata dell'evento se adeguatamente comprovata.
- Il principio dell'affidamento non esclude responsabilità quando il comportamento imprudente dell'altrui rientra nella prevedibilità: non sempre l'azione altrui esonera chi non ha rispettato le regole di condotta.
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