Cassazione Civile, Ordinanza n. 10785/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società poi ammessa all’amministrazione straordinaria aveva agito per la revoca, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall., di pagamenti eseguiti in favore di una controparte per complessivi euro 495.349,86, effettuati tra il 1 maggio 2008 e il 27 agosto 2008, cioè nei sei mesi anteriori al decreto di ammissione alla procedura. La corte d’appello aveva dichiarato l’azione inammissibile, ritenendo che i pagamenti rientrassero nell’ambito dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008, norma che esclude la revocatoria per i pagamenti effettuati nel periodo considerato, indipendentemente dall’esistenza di un piano di risanamento attestato, e che tale disciplina non fosse manifestamente irragionevole. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società attrice ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008, sostenendo che la norma sarebbe costituzionalmente illegittima per arbitrarietà e irragionevolezza, in quanto escluderebbe in modo ingiustificato la revocatoria dei pagamenti eseguiti in quel periodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ribadendo il proprio orientamento secondo cui l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008, nella parte in cui sottrae alla revocatoria fallimentare i pagamenti eseguiti dalla società interessata nel periodo previsto, non presenta profili di incostituzionalità per arbitrarietà o irragionevolezza. La disposizione è stata ritenuta giustificata dall’esigenza di mantenere invariato il contesto dell’intervento pubblico a sostegno del servizio di aerotrasporto nazionale, in un quadro di continuità aziendale e di prospettiva di risanamento. Di conseguenza, essendo infondato l’unico motivo, il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese; la Corte ha anche escluso la ricorrenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla resistente.
Norme richiamate
Norma posta a base dell’azione revocatoria dei pagamenti effettuati nel periodo sospetto.
art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2008
La disposizione esenta dalla revocatoria fallimentare i pagamenti eseguiti dalla società nel periodo individuato; tale esenzione è ritenuta costituzionalmente legittima perché funzionale al sostegno del servizio pubblico di aerotrasporto e alla continuità aziendale.
art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.
Richiamato come parametro di raffronto per gli effetti dell’esenzione dalla revocatoria.
art. 4 del d.l. n. 347/2004
Indicato come base normativa dell’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
Norma invocata dalla resistente per ottenere la condanna per lite temeraria; la Corte non ha ravvisato i presupposti per applicarla.
Massime di principio
- L’esenzione legale dalla revocatoria di pagamenti effettuati da un’impresa in crisi può essere ritenuta legittima quando sia inserita in un intervento pubblico volto a garantire la continuità di un servizio di interesse generale e il risanamento dell’impresa.
- La disparità di trattamento tra creditori, derivante dalla sottrazione alla revocatoria dei pagamenti compiuti in un determinato arco temporale, non è di per sé irragionevole se trova una giustificazione non implausibile nella finalità normativa perseguita.
- Quando la Corte di cassazione abbia già affermato la legittimità costituzionale sostanziale di una norma derogatoria alla disciplina revocatoria, un motivo fondato sulla sola asserita arbitrarietà della disciplina è infondato.
- La richiesta di condanna per responsabilità aggravata richiede la sussistenza dei presupposti di legge, che non possono essere desunti automaticamente dalla mera soccombenza della parte ricorrente.
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