Cassazione Penale, Ordinanza n. 03644/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che, all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva ridotto la pena inflitta in primo grado per il reato di furto con strappo a tre anni di reclusione ed euro 1.000 di multa. Con l'unico motivo deduceva la violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando che il giudice di secondo grado non avesse verificato l'eventuale ricorrenza di cause di non punibilità/proscioglimento. Nella memoria difensiva si aggiungeva anche la doglianza di mancato avviso dell'udienza odierna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha ritenuto che, in caso di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili in cassazione solo doglianze relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; invece non è consentito dedurre la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né motivi rinunciati. Ha inoltre escluso che potesse essere esaminata la censura, formulata in memoria, relativa alla mancata comunicazione dell'udienza, atteso che la declaratoria di inammissibilità ex art. 599-bis c.p.p. avviene senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello; la sentenza resa ai sensi di tale norma è impugnabile in cassazione solo per vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento/non punibilità non è ammissibile nel ricorso contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è adottata senza formalità, mediante procedura de plano.
È richiamato implicitamente per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello, il sindacato è limitato ai vizi che incidono sulla validità dell'accordo processuale o sulla conformità della pronuncia all'accordo stesso.
- Non è ammissibile dedurre, contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p., censure relative a motivi rinunciati o alla mancata verifica d'ufficio delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso contro sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. può essere pronunciata senza formalità, sicché non può utilmente invocarsi la mancata partecipazione all'udienza quando il procedimento è definito de plano.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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