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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20093/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato; per uno di essi era stata inoltre ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sul trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che, in parte, la doglianza è incoerente perché le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado; per il resto, il motivo è generico e non censura specifici vizi della motivazione della Corte territoriale sul giudizio di comparazione. Inoltre, per uno dei ricorrenti la recidiva reiterata impediva comunque la prevalenza delle attenuanti ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, c.p.

Norme richiamate

  • art. 69, ultimo comma, c.p.

    La recidiva reiterata costituisce ostacolo normativo alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche risultavano già riconosciute in primo grado; la doglianza sulla loro mancata concessione era quindi infondata nei termini prospettati.

Massime di principio

  • Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica o arbitraria.
  • Un motivo di ricorso contro il giudizio di comparazione deve indicare specifici vizi della motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche o assertive sono inammissibili o manifestamente infondate.
  • La recidiva reiterata, nei casi previsti dall'art. 69, ultimo comma, c.p., impedisce la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla circostanza aggravante.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoFurto
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidiva

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