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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13394/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la qualificazione del reato e la determinazione della pena. Il ricorrente contestava, in particolare, la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla mancata tenuta/consegna delle scritture contabili successive al 2008, chiedeva una diversa valutazione probatoria e la concessione delle circostanze attenuanti generiche non riconosciute dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di specificità: i primi due motivi sono inammissibili perché mirano a una revisione della ricostruzione dei fatti e non contestano punti di diritto specifici; il terzo motivo sul quantum della pena e sulle attenuanti è manifestamente infondato perché la motivazione del giudice di merito è congrua e sufficiente. Tuttavia la Corte ha annullato parzialmente la sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari previste dall'art. 216 I. fall., in virtù dell'intervento della Corte costituzionale (n.222/2018) e della successiva pronuncia delle Sezioni Unite (Suraci, 28/02/2019) che impongono la determinazione concreta di tali pene da parte del giudice secondo i criteri dell'art.133 cod. pen.; la decisione è stata annullata solo per rideterminazione delle pene accessorie e rinviata alla Corte d'Appello di Perugia. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 217, comma secondo, legge fall.

    La bancarotta semplice può integrarsi sia con dolo sia con colpa: l'elemento soggettivo può essere dolo o colpa quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per negligenza, di tenere le scritture contabili.

  • art. 216, comma primo, n. 2), legge fall.

    La bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo generico: la coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali.

  • art. 132 cod. pen.

    Principio generale sulla determinazione della pena: la motivazione del giudice deve rispettare i criteri di legge e la logica; la Corte non sindaca la discrezionalità motivata correttamente.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e delle pene accessorie: il giudice deve tener conto degli elementi rilevanti e può individuare quelli di eminente rilievo; le pene accessorie non fisse devono essere determinate concretamente secondo questi criteri.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 05/12/2018

    Ha inciso sulla legittimità della cornice edittale delle pene accessorie fallimentari, rendendo necessaria una determinazione concreta della loro durata da parte del giudice.

  • Sezioni Unite, sentenza "Suraci" del 28/02/2019

    Ha confermato che le pene accessorie previste dall'art. 216 I. fall., e in generale le pene accessorie senza termine fisso, devono essere determinate concretamente dal giudice in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si limitano a chiedere una rivalutazione del merito dei fatti o della prova: in cassazione è necessario dedurre violazioni di norme di diritto o vizi specifici di motivazione.
  • La distinzione tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale si basa sull'elemento soggettivo: la semplice omissione delle scritture può integrare bancaria semplice anche per colpa; la bancarotta documentale richiede dolo (consapevolezza e volontà).
  • Le doglianze generiche o non specificamente riferite a profili diritto/specifici vizi motivazionali sono dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
  • Nella valutazione della pena il giudice di merito non è tenuto a esaminare punto per punto ogni elemento dell'art.133 cod. pen., basta l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi; la Cassazione non riforma la pena se la motivazione è congrua e logica.
  • Dopo interventi di legittimità costituzionale che incidono sulla disciplina delle pene accessorie, i giudici di merito devono rideterminare la durata delle pene accessorie secondo i criteri di proporzionalità di cui all'art.133 cod. pen.; la Cassazione può annullare solo per questo aspetto e disporre il rinvio per la rideterminazione.
  • I pareri o le valutazioni tecniche del consulente della Procura non vincolano il giudice: la scelta qualificatoria e valutativa resta rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi di diritto o motivazione.

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