Ordinanza n. 609/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. IV, 17 dicembre 2025, n. 2069, relativa a un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’interno e la Questura di Firenze hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana che aveva inciso sul provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio, chiedendone la sospensione cautelare. In questa fase, l’Amministrazione ha sostenuto la necessità di preservare l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione al rischio di scontri tra tifoserie. Il Consiglio di Stato rileva che i motivi d’appello, riguardanti l’esatto ambito di applicazione delle norme di prevenzione degli scontri tra tifoserie in occasione di eventi sportivi, richiedono un esame compiuto nella fase di merito. Gli appellati risultavano già colpiti da un precedente DASPO e deferiti all’Autorità giudiziaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato, con cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto meritevoli di approfondimento nel merito i motivi d’appello relativi all’ambito applicativo della disciplina di prevenzione degli scontri tra tifoserie. Quanto al periculum in mora, ha attribuito prevalenza all’interesse dell’Amministrazione a evitare rischi futuri per l’ordine e la sicurezza pubblica rispetto all’interesse degli appellati, tenuto conto del precedente DASPO e del deferimento all’Autorità giudiziaria. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti della sentenza impugnata, compensando le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della tutela cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, quando i motivi riguardano l’esatto ambito applicativo della disciplina di prevenzione degli scontri tra tifoserie, il loro esame può essere riservato alla fase di merito se richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla prevenzione di rischi futuri per l’ordine e la sicurezza pubblica può prevalere sull’interesse individuale alla conservazione degli effetti di una sentenza favorevole, soprattutto quando il destinatario della misura risulti già colpito da un precedente DASPO e deferito all’Autorità giudiziaria.
- La sospensione cautelare degli effetti della sentenza di primo grado può essere disposta quando, pur dovendo essere approfondito nel merito il fumus relativo alla legittimità della misura di prevenzione, il periculum e la comparazione degli interessi depongano per la tutela immediata dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 492/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 493/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 494/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 495/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 496/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 497/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →