Cassazione Penale, Ordinanza n. 05639/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava con ricorso per cassazione un'ordinanza del Tribunale di Nuoro emessa il 19/09/2024. Dalla motivazione emerge che il ricorso era incentrato su vizi delle notificazioni nel giudizio di cognizione: da un lato si sosteneva che dovesse applicarsi l'art. 15-bis, comma 2, della l. 28 aprile 2014 n. 67, prospettando l'ultrattività della disciplina sulla contumacia; dall'altro si deduceva che, nel giudizio di appello, la notifica sarebbe stata eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. senza previo tentativo di notifica al domicilio dichiarato, con conseguente nullità della procedura notificatoria. La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente assertivo e non autosufficiente, perché non spiegava il percorso giuridico per affermare l'ultrattività della norma, e ha reputato il secondo motivo non deducibile in sede di incidente di esecuzione, trattandosi di nullità che si assumono verificatesi nel giudizio di cognizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, come indicato in dispositivo. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla manifesta infondatezza dei motivi: il primo perché privo di adeguata argomentazione giuridica, il secondo perché volto a far valere in sede esecutiva una nullità del giudizio di cognizione, deduzione non consentita secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
Norme richiamate
art. 15-bis, comma 2, l. 28 aprile 2014, n. 67
La ricorrente lo invocava per sostenere l'ultrattività della disciplina sulla contumacia, ma la Corte ha rilevato che il motivo era solo assertivo e non illustrava il necessario percorso logico-giuridico.
Norma richiamata dal ricorso per contestare la notifica al difensore senza previo tentativo al domicilio dichiarato; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione, ritenendo la censura non proponibile in sede di incidente di esecuzione.
La decisione valorizza il principio secondo cui, nell'incidente di esecuzione, non possono essere dedotte nullità maturate nel giudizio di cognizione.
Base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p. e Cassa delle ammende
La Corte applica la conseguenza economica tipica dell'inammissibilità, liquidando equitativamente la somma di euro 3.000.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica e argomentata: la mera evocazione di una norma, senza spiegare il percorso giuridico che ne imporrebbe l'applicazione, integra motivo manifestamente infondato.
- Le nullità asseritamente verificatesi nel giudizio di cognizione non possono essere dedotte per la prima volta in sede di incidente di esecuzione; tale sede non può essere utilizzata per rimettere in discussione vizi procedurali ormai propri del processo di merito.
- La violazione delle regole di notificazione del giudizio di appello, ove attinente al processo di cognizione, non è sindacabile attraverso l'incidente di esecuzione, se ciò comporta un'indebita devoluzione al giudice dell'esecuzione di questioni relative alla validità del giudizio ormai definito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, da determinarsi equitativamente.
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