Sentenza n. 3554/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 23 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento destinato alla formalizzazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 23 settembre 2025, con la quale aveva chiesto il rilascio di un visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa domanda. Ha domandato l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a farlo entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nelle more del giudizio, infatti, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato al 16 dicembre 2025, determinando l’attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento richiesto.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento della tutela delle generalità della parte ricorrente mediante oscuramento.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione della domanda e l’attivazione del procedimento amministrativo possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel giudizio sul silenzio comporta la cessazione della materia del contendere, senza necessità di una pronuncia di merito sull’illegittimità originaria dell’inerzia.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il procedimento amministrativo venga attivato in tempi ragionevoli e l’amministrazione abbia tenuto un comportamento collaborativo, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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