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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12434/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari: si censura che l'ordinanza di riesame abbia ancorato la misura cautelare (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno) al solo pericolo di fuga, senza motivare tale valutazione, mentre l'ordinanza applicativa aveva motivato la misura esclusivamente sul pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione. La difesa ha inoltre sostenuto che la misura sarebbe stata finalizzata a scopi rieducativi estranei alla natura della cautela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il Tribunale del riesame può fondare la conferma della misura cautelare su esigenze diverse da quelle indicate nell'ordinanza impugnata e che, nel caso concreto, la decisione del Tribunale è adeguatamente motivata quanto al pericolo di reiterazione (richiamando il ruolo del ricorrente nelle transazioni finanziarie dell'associazione, il legame parentale e la militanza associativa). La lacuna motivazionale relativa al pericolo di fuga è giudicata non decisiva, perché esiste un altro fondamento autonomo e autosufficiente (pericolo di reiterazione). Il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo di presentazione possa fronteggiare le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento probatorio (lett. a) e al pericolo di reiterazione (lett. c); nel caso concreto la misura è stata considerata idonea a prevenire la reiterazione.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina della trattazione scritta del ricorso in Cassazione, applicata nel procedimento.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiama il requisito dell'interesse attuale e concreto al riesame delle singole doglianze: una censura che colpisce una sola delle ragioni decisorie non produce effetto liberatorio se resta in piedi un altro fondamento autonomo della misura.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la liquidazione di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il Tribunale del riesame può confermare una misura cautelare anche sulla base di esigenze diverse da quelle indicate nell'ordinanza impugnata, purché tali esigenze siano autonome e adeguatamente motivate
  • In Cassazione l'impugnazione è ammissibile per dedurre l'assenza delle esigenze cautelari solo se si denuncia la violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; una diversa valutazione degli stessi elementi dai giudici di merito non integra di per sé motivo valido
  • Se la decisione è fondata su più ragioni autonome, l'eventuale vizio motivazionale relativo a una di esse può essere ininfluente se ne rimane un'altra sufficiente a giustificare la misura
  • Le misure meno afflittive (es. obbligo di presentazione) sono considerate compatibili con il principio di minima afflittività e possono essere ritenute adeguate a fronteggiare esigenze cautelari anche con efficacia mediata
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare è necessario indicare specifici profili di illegittimità normativa o di manifesta illogicità della motivazione; le censure meramente valutative sono destinate a rimanere inammissibili

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