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Sentenza

Sentenza del 24/05/2019 n. 14177 - Corte di Cassazione

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Impugnazioni - Fusione per incorporazione - Legittimazione attiva e passiva in sede di impugnazione - Società incorporante - Sussistenza - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello, notificato alla società incorporata dopo una fusione per incorporazione. La questione riguardava l'individuazione del soggetto legittimato a ricevere l'impugnazione e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società incorporante, nonché del contribuente personalmente coinvolto nel giudizio. La Corte ha precisato che, dopo la fusione, la legittimazione processuale spetta normalmente alla società incorporante, ma l'errata notificazione non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello quando sussiste un litisconsorzio necessario e il soggetto pretermesso si costituisce spontaneamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo corretta, nel risultato, la conclusione secondo cui l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata alla società incorporante, ma ha corretto la motivazione: la fusione per incorporazione non determina tecnicamente l'estinzione della società incorporata, bensì la prosecuzione dei suoi rapporti nella società incorporante. Ha accolto il secondo motivo, stabilendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti della società incorporante, quale litisconsorte necessario. La costituzione spontanea della incorporante ha comunque sanato il difetto di contraddittorio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 2504-bis c.c.

    La società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

    La fusione per incorporazione comporta continuità giuridica e trasferimento dei rapporti, ma la legittimazione attiva e passiva nelle nuove impugnazioni spetta alla società incorporante, non alla incorporata. La incorporata conserva rilevanza solo per tutelare la controparte che non sia stata informata della fusione.

  • Art. 331 c.p.c.

    Quando la causa è inscindibile o presenta litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa. La costituzione spontanea del litisconsorte può sanare il difetto.

  • Artt. 110 e 300 c.p.c.

    Le vicende relative alla capacità processuale e alla successione nel processo devono essere coordinate con la disciplina speciale della fusione societaria. Dopo la riforma dell'art. 2504-bis c.c., la fusione per incorporazione non comporta interruzione automatica del processo.

  • Art. 330 c.p.c.

    L'atto di impugnazione deve essere notificato al soggetto processualmente legittimato, che, in caso di fusione per incorporazione, è normalmente la società incorporante.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo risulta conforme a diritto, come avvenuto riguardo al riferimento improprio all'estinzione della società incorporata.

  • Artt. 156, 164 e 291 c.p.c.

    Le irregolarità della notificazione possono essere sanate in presenza di costituzione della parte interessata o mediante rinnovazione della notificazione, ma nel caso concreto la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo relativo all'integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Dopo una fusione per incorporazione, gli atti processuali e le impugnazioni riguardanti rapporti anteriori alla fusione devono essere indirizzati, di regola, alla società incorporante, che è il soggetto legittimato a proseguire il rapporto processuale.
  • La fusione per incorporazione non equivale, sul piano tecnico, alla cancellazione con estinzione della società: si tratta di una trasformazione evolutivo-modificativa con continuità dei rapporti nella società incorporante.
  • Il processo già pendente non si interrompe automaticamente per effetto della fusione, proprio perché la società incorporante prosegue i rapporti processuali della incorporata.
  • Se l'impugnazione è notificata soltanto alla società incorporata, il vizio non comporta necessariamente l'inammissibilità: il giudice deve valutare la presenza di un litisconsorzio necessario e ordinare l'integrazione del contraddittorio.
  • La costituzione spontanea della società incorporante può sanare il difetto di contraddittorio, consentendo la prosecuzione del giudizio.
  • La controparte che non sia stata informata in modo effettivo e documentabile della fusione può notificare cautelativamente l'impugnazione anche alla società incorporata, nonostante l'iscrizione della fusione nel registro delle imprese.
  • Quando la parte interessata era già stata informata della fusione nel corso del giudizio, non può normalmente invocare l'ignoranza dell'operazione per giustificare la notificazione alla sola società incorporata.

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