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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12462/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto assorbente la produzione del verbale di remissione, constatando l'estinzione del reato di appropriazione indebita non aggravata ascritto all'imputato. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela; ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e ha adottato motivazione in forma semplificata. Decisione depositata il 15/02/2022.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sperotto Dario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 30/12/2020 con tre motivi: 1) difetto di querela per tardività; 2) carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; 3) intervenuta estinzione del reato per remissione di querela. In cassazione il P.G. ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato sarebbe estinto per remissione di querela. Il difensore ha prodotto il verbale di remissione e accettazione della querela redatto il 12/03/2021 dai Carabinieri, chiedendo la declaratoria di estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    La norma descrive il delitto di appropriazione indebita, che nella fattispecie è stato ritenuto estinto per remissione di querela; la Corte applica la qualificazione del reato come non aggravato ai fini dell'effetto estintivo della remissione.

  • Remissione di querela (giurisprudenza richiamata)

    Sez. 3, n. 9154/2020, dep. 2021, Rv. 281326

    La giurisprudenza richiamata stabilisce che la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, con conseguente impossibilità di proseguire il processo; la Corte applica questo principio per annullare senza rinvio.

  • art. 23, comma 8, D.L. (richiamato nel rito)

    Richiamato solo in relazione al rito di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; non incide sul merito della declaratoria di estinzione del reato nella motivazione resa in forma semplificata.

Massime di principio

  • La remissione di querela estingue il reato e, se provata durante il procedimento di cassazione, impedisce la prosecuzione del giudizio e giustifica l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
  • La produzione in giudizio del verbale di remissione e accettazione della querela è elemento decisivo per dichiarare l'estinzione del reato; è quindi fondamentale acquisire e depositare tale documentazione non appena disponibile.
  • Quando il reato è estinto per remissione di querela, la Corte può pronunciarsi con motivazione semplificata e disporre l'annullamento senza rinvio, pur eventualmente lasciando in piedi obblighi secondari come le spese processuali.
  • I motivi di impugnazione relativi a questioni procedurali o di valutazione del trattamento sanzionatorio possono divenire assorbiti se sopravviene l'estinzione del reato per remissione di querela.

Testo integrale

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