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Sentenza

Sentenza del 15/04/2016 n. 7507 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva richiesto una maggiore imposta di registro, calcolata su un maggior valore dell'immobile trasferito nell'ambito del concordato fallimentare. Sostenevano di non aver ricevuto la comunicazione di fissazione dell'udienza né la sentenza della Commissione tributaria che aveva definito il precedente giudizio sull'accertamento di valore, e contestavano quindi la definitività della decisione posta a fondamento della liquidazione. In Cassazione hanno inoltre dedotto vizi di motivazione, violazione delle regole sulla sottoscrizione dell'atto e omessa acquisizione degli atti del precedente giudizio.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti e ha confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione. Ha ritenuto che la censura relativa all'inammissibilità del ricorso di L.A. non fosse stata riproposta davanti alla Commissione Tributaria Centrale, con conseguente formazione del giudicato interno. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte carente di autosufficienza e comunque infondato: eventuali nullità della sentenza del precedente processo, derivanti dalla mancata comunicazione dell'udienza, dovevano essere fatte valere mediante i mezzi e nei termini propri dell'impugnazione della sentenza stessa, non attraverso l'impugnazione dell'avviso di liquidazione. È stato inoltre ribadito che nel giudizio contro l'avviso di liquidazione non possono essere fatti valere vizi verificatisi in un diverso giudizio relativo all'avviso di accertamento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di Euro 3.500,00 di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 329, comma 2, c.p.c.

    L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.

    La mancata riproposizione di una specifica censura nel grado successivo comporta acquiescenza e formazione del giudicato interno su quel capo della decisione.

  • Art. 125 c.p.c.

    La Corte non ha accolto la doglianza sulla necessità di una doppia sottoscrizione dell'atto da parte di chi agisce sia in proprio sia quale rappresentante della società, perché la questione non era più esaminabile in ragione del giudicato interno.

  • Art. 327 c.p.c.

    La nullità della sentenza tributaria derivante dalla mancata comunicazione dell'udienza deve essere fatta valere entro i termini ordinari di impugnazione decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla comunicazione del dispositivo.

  • Art. 161 c.p.c.

    I vizi di nullità della sentenza devono essere dedotti attraverso gli specifici mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento, secondo il principio di conversione dei vizi in motivi di impugnazione.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per Cassazione deve indicare con precisione gli atti e i documenti sui quali si fonda, compresa la loro collocazione nel fascicolo processuale; in mancanza, il motivo è carente di autosufficienza.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ha distinto tra violazione o falsa applicazione di legge, error in procedendo e vizi di motivazione, rilevando che la mancata acquisizione degli atti di un diverso processo avrebbe potuto, al più, configurare un vizio processuale e non un'omessa o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo.

  • Art. 184-bis c.p.c.

    L'istituto della rimessione in termini non è stato ritenuto applicabile a una situazione esterna al processo di primo grado, quale la mancata conoscenza o impugnazione tempestiva di una sentenza emessa in un diverso giudizio, salvo i casi previsti dalla legge per il contumace inconsapevole.

Massime di principio

  • I vizi di notificazione o di svolgimento di un precedente processo devono essere contestati impugnando tempestivamente la sentenza emessa in quel processo; non possono essere normalmente trasferiti nel successivo giudizio contro l'atto che si fonda su quella sentenza.
  • Quando una decisione tributaria è divenuta definitiva per mancata impugnazione, il giudizio successivo deve rispettarne gli effetti, salvo specifiche ipotesi di inesistenza della notificazione o di totale mancata conoscenza del processo da parte di un soggetto rimasto contumace.
  • L'impugnazione parziale di una sentenza comporta acquiescenza sui capi non contestati: tutte le censure rilevanti devono essere riproposte espressamente nel grado successivo.
  • Nel ricorso per Cassazione è essenziale indicare puntualmente gli atti e i documenti richiamati, specificandone il contenuto e la collocazione nei fascicoli; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • L'impugnazione di un avviso di liquidazione non consente, di regola, di rimettere in discussione l'accertamento di valore o le irregolarità processuali del precedente giudizio presupposto.

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