Cassazione Civile, Ordinanza n. 22814/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia origina da un decreto di respingimento emesso dal Questore di Siracusa nei confronti di uno straniero che aveva presentato domanda di protezione internazionale. Il Giudice di pace aveva inizialmente sospeso l'efficacia del decreto impugnato; successivamente, ricevuta fuori udienza una nota della Questura che comunicava il rigetto della domanda di protezione da parte della Commissione territoriale di Catania, poi notificato e non impugnato secondo gli atti esaminati dal giudice di pace, revocava inaudita altera parte la sospensione e rigettava l'opposizione al respingimento. Il ricorrente ha dedotto in cassazione nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il giudice avesse deciso senza fissare un'apposita udienza sull'istanza di revoca, impedendogli di far valere di aver tempestivamente impugnato il diniego della Commissione territoriale e di aver ottenuto la sospensione dell'efficacia di tale diniego, con conseguente permanenza del divieto di respingimento o espulsione sino alla definizione del procedimento di protezione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che il Giudice di pace, dopo aver sospeso il decreto di respingimento in ragione della domanda di protezione internazionale, aveva poi revocato quella sospensione e rigettato l'opposizione sulla base di una comunicazione della Questura avvenuta fuori udienza, senza instaurare il contraddittorio con l'interessato. Secondo la Corte, la fissazione dell'udienza avrebbe consentito al ricorrente di dimostrare la proposizione del ricorso avverso il provvedimento reiettivo della protezione e la relativa sospensione. La violazione del contraddittorio ha determinato la nullità dell'intero giudizio e ha impedito l'esame delle difese del ricorrente sui presupposti della protezione internazionale. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Giudice di pace di Siracusa, in persona di diverso magistrato, per la prosecuzione del processo nel contraddittorio delle parti.
Norme richiamate
principio del contraddittorio
La decisione non può essere assunta inaudita altera parte quando la parte interessata deve poter interloquire su fatti e documenti decisivi sopravvenuti; la sua violazione comporta nullità dell'intero giudizio.
diritto di difesa
Il provvedimento non può essere adottato in modo da impedire alla parte di svolgere le proprie difese su circostanze rilevanti per l'esito della controversia.
Non espressamente richiamato come norma applicata; il testo segnala, in concreto, la necessità di consentire alla parte di provare fatti decisivi che avrebbero inciso sulla decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una comunicazione sopravvenuta o su un fatto non discusso in contraddittorio, deve previamente garantire alle parti la possibilità di interloquire e di contestare il contenuto di tale fatto.
- La revoca di un provvedimento di sospensione e la decisione di merito adottate senza udienza e senza contraddittorio, in presenza di elementi nuovi potenzialmente decisivi, determinano nullità dell'intero giudizio.
- La violazione del contraddittorio travolge la decisione conclusiva e impone la cassazione con rinvio al giudice di merito affinché il processo prosegua con regolare instaurazione del contraddittorio.
- In materia di protezione internazionale e respingimento, il giudice deve consentire alla parte di allegare e dimostrare eventuali impugnazioni e sospensioni del diniego amministrativo rilevanti ai fini della permanenza sul territorio.
Come è indicizzato
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