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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06051/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del G.i.p. di Roma che aveva respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 c.p.p. in relazione a fatti già oggetto di precedenti sentenze. La domanda mirava a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole, anche in estensione di quanto riconosciuto al fratello in situazione ritenuta analoga. Nel ricorso si insisteva sulla possibilità di applicare al ricorrente i parametri più favorevoli già adottati per il fratello, ma la Corte ha rilevato che tali censure riproponevano questioni già esaminate e disattese, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze erano meramente riproduttive di profili già vagliati e rigettati dal giudice dell'esecuzione, prive di specificità e manifestamente infondate. Ha quindi confermato il provvedimento impugnato che aveva negato l'estensione della continuazione richiesta. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma invocata per ottenere in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati; la Corte rileva che la relativa istanza era già stata decisa e non poteva essere nuovamente riproposta nei medesimi termini.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice del merito o dell'esecuzione, senza confrontarsi con le ragioni poste a base del provvedimento impugnato.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non può essere utilizzata per sovvertire un precedente pronunciamento già definitivo sul medesimo oggetto, salvo che vengano dedotti specifici elementi nuovi o un effettivo vizio della decisione impugnata.
  • La mera invocazione di un trattamento più favorevole applicato ad altro soggetto in situazione ritenuta analoga non è sufficiente a fondare l'accoglimento del ricorso se non viene superata la motivazione del provvedimento impugnato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ipotesi di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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