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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48098/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'opposizione a decreto penale di condanna, presentata il 08/02/2023 da Armando Prapaniku presso la cancelleria del Giudice di pace di Altamura in forma cartacea, è stata dichiarata inammissibile dal GIP di Brindisi perché, secondo la normativa vigente (art. 461 c.1 cod. proc. pen., nel testo novellato dal d.lgs. 10/10/2022 n.150), il deposito deve avvenire in modalità telematica. Il ricorrente ha impugnato dichiarando che, per effetto delle norme transitorie (art. 87 d.lgs. n.150/2022), era ancora ammesso il deposito cartaceo presso la cancelleria del Giudice di pace nel luogo in cui si trova l'opponente fino a quindici giorni dopo l'emanazione dei regolamenti attuativi; inoltre si richiamano art. 28 d.lgs. n.150/2022 e gli artt. 582 e 111-bis cod. proc. pen. in materia di modalità di deposito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso; ha ritenuto che la decisione di inammissibilità non abbia considerato la disciplina transitoria contenuta nell'art. 87, comma 4, del d.lgs. 10/10/2022 n.150, che consente ancora, per il periodo transitorio (fino a quindici giorni dopo l'emanazione dei regolamenti attuativi), il deposito cartaceo dell'opposizione presso la cancelleria del Giudice di pace ove si trovi l'imputato. Perciò il deposito effettuato dal ricorrente è stato considerato valido e il decreto impugnato è stato annullato con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Brindisi.

Norme richiamate

  • art. 461 cod. proc. pen. (comma 1)

    La norma, nel testo novellato dal d.lgs. n.150/2022, richiede il deposito telematico dell'opposizione; tuttavia la Corte ha ritenuto che la versione previgente rimanga applicabile durante il periodo transitorio previsto dall'art. 87 del d.lgs. n.150/2022.

  • art. 28 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha disposto l'adeguamento delle modalità di deposito (rimando all'utilizzo delle modalità dettate dall'art. 582 cod. proc. pen.), ma la sua applicazione deve essere rapportata alle disposizioni transitorie previste dall'art. 87.

  • art. 87 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (comma 4)

    Norma transitoria che salva la possibilità di utilizzare la precedente modalità cartacea di deposito (anche presso il Giudice di pace del luogo in cui si trova l'imputato) fino a quindici giorni dopo l'emanazione dei regolamenti attuativi; la Corte ha ritenuto che questa disposizione renda valido il deposito cartaceo compiuto dal ricorrente nel periodo pertinente.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento per le modalità di deposito previste dal d.lgs. n.150/2022; la Corte ne ha considerato l'applicazione insieme alla disciplina transitoria.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in connessione alle modalità di deposito telematico richieste dalla novella normativa; la Corte ha valutato la necessità di bilanciare tale obbligo con le disposizioni transitorie.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata come motivo di ricorso in cassazione (violazione di legge); la Corte ha esaminato la questione di diritto collegata alla corretta interpretazione della disciplina sul deposito e delle norme transitorie.

Massime di principio

  • La novella che impone il deposito telematico degli atti non elimina automaticamente le modalità precedenti: bisogna verificare sempre le norme transitorie dell'atto di delegificazione o riforma (qui art. 87 d.lgs. n.150/2022) che possono consentire l'uso della forma cartacea per un periodo limitato.
  • Se un oppositore deposita l'atto in forma cartacea presso la cancelleria del Giudice di pace nel luogo in cui si trova entro il termine stabilito dalla disciplina transitoria, tale deposito può essere valido e opporre la dichiarazione di inammissibilità fondata solo sulla versione novellata della norma può essere viziata.
  • In caso di conflitto tra la disposizione sostanziale che richiede il deposito telematico e le disposizioni transitorie, è necessario applicare la disciplina transitoria fino alla scadenza del periodo di transizione o all'emanazione dei regolamenti attuativi previsti.
  • Prima di dichiarare l'inammissibilità per mancato deposito telematico, il giudice deve verificare l'eventuale applicabilità di norme transitorie e la data di entrata in vigore e di efficacia dei regolamenti attuativi.
  • Per cautela, fino alla completa operatività delle nuove modalità telematiche e all'emanazione dei regolamenti, è consigliabile allegare prova dell'avvenuto deposito (ricevuta cartacea, timbro di protocollo) e, se possibile, effettuare anche il deposito telematico o rivolgersi al GIP che ha emesso il provvedimento.

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