Cassazione Penale, Sentenza n. 17182/2022 del 03/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Francesco Sordano ha chiesto al GIP di Biella, quale giudice dell'esecuzione, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati accertati con tre sentenze (istanza ex art. 671 c.p.p.). Il GIP di Biella ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Siena sulla base del certificato del casellario giudiziale che indicava come ultima sentenza irrevocabile quella del 2/10/2010. Il Tribunale di Siena, però, ha sollevato conflitto negativo rilevando che, al momento del deposito dell'istanza, l'ultima sentenza irrevocabile era quella del GUP di Biella del 20/12/2017 (irrevocabile dal 10/09/2021) e che l'omesso aggiornamento del casellario non era decisivo. Il Procuratore generale ha chiesto che la competenza venga dichiarata del GIP di Biella.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha stabilito la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella. Ha ritenuto che la competenza del giudice dell'esecuzione si determina con riferimento all'ultimo provvedimento irrevocabile esistente al momento della presentazione della domanda, anche se tale provvedimento non risulta ancora iscritto nel certificato del casellario giudiziale. Ha valorizzato la prova documentale fornita dall'istante (sentenza e ordine di esecuzione) e ha ordinato la trasmissione degli atti al GIP di Biella con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina la domanda al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra diverse sentenze; la competenza del giudice dell'esecuzione si radica in capo al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile esistente al momento della domanda.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposizione procedurale che ha autorizzato la trattazione scritta del conflitto e ha consentito al Procuratore generale di rassegnare conclusioni per iscritto.
art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina le comunicazioni da effettuare al giudice cui vengono trasmessi gli atti al termine della decisione sul conflitto di competenza.
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione si determina con riferimento all'ultimo provvedimento irrevocabile esistente al momento della presentazione della domanda, anche se tale provvedimento non è ancora annotato nel certificato del casellario giudiziale.
- L'omesso o ritardato aggiornamento del certificato del casellario giudiziale non è decisivo: il soggetto che agisce può provare l'irrevocabilità del titolo allegando la sentenza e/o l'atto di esecuzione rilasciato dall'ufficio competente.
- In presenza del rifiuto formale di due giudici a conoscere dello stesso procedimento (conflitto negativo), il rimedio è la proposizione del conflitto di competenza alla Corte di cassazione per risoluzione.
- È prudente che il difensore non si fidi esclusivamente del certificato del casellario per determinare la competenza e, quando presenti elementi probatori di irrevocabilità successivi all'ultimo aggiornamento, li alleghi tempestivamente all'istanza.
- Una volta che la Corte assegna la competenza, gli atti devono essere trasmessi al giudice individuato con le comunicazioni previste dalla normativa processuale (es. art. 32, comma 2, c.p.p.).
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