Cassazione Civile, Ordinanza n. 19967/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni medici in servizio presso l’azienda sanitaria avevano chiesto la restituzione delle somme trattenute dall’ente, sin dal 2005, sul compenso dell’attività libero-professionale intramuraria, a titolo di IRAP. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei limiti della prescrizione, ritenendo che le uniche voci di costo detraibili fossero quelle previste da un atto regolamentare del 1998 e che l’IRAP non fosse compresa tra esse. In appello l’azienda sosteneva che l’imposta fosse comunque un costo recuperabile; la Corte d’appello aveva riformato in parte la decisione, distinguendo tra il periodo 2005-2007, per il quale la trattenuta era illegittima, e il periodo successivo al contratto integrativo del 10/12/2007, per il quale la trattenuta era stata ritenuta legittima in quanto collegata a criteri tariffari concordati. Nel giudizio di rinvio, dopo precedente cassazione con rinvio, la Corte territoriale aveva invece confermato il primo grado, escludendo che vi fosse prova di un accordo tra azienda e medici sulla traslazione dell’IRAP. L’azienda ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle indicazioni del giudice di rinvio, omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 116 c.p.c., deducendo che la Corte d’appello si sarebbe limitata a richiamare il precedente del Tribunale senza un reale approfondimento dei fatti; 2) violazione dell’art. 1362 c.c., perché il giudice di rinvio avrebbe cercato solo una volontà espressa e letterale, invece di indagare la comune intenzione delle parti e il comportamento complessivo, anche successivo, ai fini dell’interpretazione del rapporto e del contratto integrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello, in sede di rinvio, si fosse attenuta al principio di diritto già fissato e avesse svolto correttamente l’indagine sulla comune volontà delle parti, escludendo in fatto che vi fosse stato un accordo, espresso, implicito o per facta concludentia, sulla detrazione dell’IRAP dal quantum da ripartire tra i medici. I motivi del ricorso, secondo la Cassazione, non colpivano la ratio decidendi ma si limitavano a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa interpretazione del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi formalmente prospettati come error in procedendo e omesso esame di fatto decisivo sono stati reputati inammissibili perché diretti in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito.
La censura è stata disattesa perché la Corte territoriale ha valutato gli atti di causa senza violare le regole sul prudente apprezzamento della prova.
L’interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti anche attraverso il loro comportamento complessivo, pure successivo; la Corte ha ritenuto corretta tale operazione ermeneutica da parte del giudice di rinvio.
È richiamata come fonte normativa che imponeva la fissazione di criteri e principi generali per l’attività libero-professionale intramuraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata applicata la previsione sull’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura dell’interpretazione di un negozio o di un accordo non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del materiale probatorio: occorre dimostrare l’inesistenza o l’assoluta inadeguatezza dei dati valorizzati dal giudice di merito o delle regole ermeneutiche applicate.
- L’accertamento della comune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c. può fondarsi non solo sul testo dell’atto, ma anche sul comportamento complessivo delle parti, incluso quello successivo alla conclusione del rapporto.
- Se il giudice del rinvio si conforma al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e motiva l’esito in termini di mancata prova dell’accordo, il ricorso che contesti solo la ricostruzione dei fatti è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito sotto la veste di violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, quando la doglianza mira soltanto a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
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