Cassazione Penale, Sentenza n. 21366/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del 24/02/2022 con la quale la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato "non luogo a provvedere" sull'istanza difensiva diretta alla cancellazione delle iscrizioni di confisca su un immobile intestato a Concetta Roma. Il fatto processuale è complesso: Tribunale di SMCV disponeva confisca; Corte d'Appello la confermava; la Cassazione (Sez. V) annullava con rinvio per nuovo esame rispetto alla posizione di Concetta Roma; in sede di rinvio la Corte d'Appello ha ritenuto i sequestri insussistenti e dichiarato inammissibile l'appello, ma nella parte descrittiva del decreto aveva in realtà revocato sequestri e confisca; nonostante ciò la Corte, chiamata a disporre la cancellazione delle iscrizioni, ha trasmesso l'istanza al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che l'ha respinta ritenendo la statuizione irrevocabile; successivamente la Corte d'Appello ha dichiarato non luogo a provvedere sulla nuova istanza della difesa, da cui il ricorso per presunta violazione del diritto di difesa e per errore di competenza e di valutazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio l'ordinanza impugnata. I giudici di legittimità hanno ritenuto fondata la doglianza: la Corte d'Appello, chiamata a giudicare in funzione di giudice di rinvio sulla legittimità della confisca, aveva invece travisato il contenuto del proprio decreto (nella parte descrittiva aveva revocato i provvedimenti ablativi) e si è sottratta alla competenza sull'esecuzione, dichiarando impropriamente non luogo a provvedere e trasmettendo l'istanza al Tribunale. La Cassazione ha pertanto annullato l'ordinanza e ha rinviato alla Corte d'Appello di Napoli affinché, quale giudice dell'esecuzione e in esito al decreto emesso (27/10/2020), assuma i provvedimenti consequenziali per l'esecuzione e la cancellazione delle iscrizioni di confisca.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 546
Si richiama il criterio formale dei provvedimenti; la Corte afferma che le misure di prevenzione pur avendo natura sostanziale di sentenza conservano la forma di decreto e quindi i requisiti richiesti dall'art. 546 c.p.p. non devono necessariamente comparire nel solo dispositivo, potendo essere desunti dalla parte descrittiva del decreto.
Cass. Sez. 6, sentenza n. 28837 del 26/06/2002 (Paggiarin)
Giurisprudenza richiamata per il principio che i dati essenziali di un decreto possono essere individuati in qualsiasi parte del provvedimento e non solo nel dispositivo, con possibile rilevanza esterna del contenuto anche se espresso nella parte descrittiva.
Cass. Sez. 5, sentenza n. 32017 del 08/03/2019
Precedente di annullamento con rinvio che ha dato luogo al nuovo esame della Corte d'Appello in ordine alla confisca nei confronti della ricorrente; conferma l'obbligo del giudice di rinvio di riesaminare la legittimità del provvedimento ablatorio.
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla con rinvio, la Corte chiamata a decidere è competente non solo sul merito ma anche per adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione del nuovo giudizio; non è corretto dichiarare 'non luogo a provvedere' se sussistono istanze esecutive o di cancellazione derivanti dall'atto di rinvio.
- I provvedimenti in materia di misure di prevenzione, sebbene abbiano natura sostanziale di sentenza, conservano la forma di decreto: i loro elementi essenziali possono essere desunti dalla parte descrittiva e non solo dal dispositivo, pertanto eventuali contrasti formali devono essere interpretati alla luce del contenuto complessivo.
- Se la Corte territoriale manifesta un errore formale nel dispositivo ma la parte descrittiva espone un diverso effetto (es. revoca del sequestro/confisca), la Corte medesima è chiamata a correggere ed eseguire le conseguenze del suo stesso decreto; inviare la questione ad altro giudice senza adeguata motivazione può ledere il diritto di difesa.
- Difesa e parti devono proporre rimedi adeguati (es. istanza di revocazione o istanza esecutiva presso il giudice competente) ma, se la decisione di rinvio produce effetti che richiedono intervento del giudice di rinvio, spetta a quest'ultimo pronunciarsi anche sulle istanze incidentali relative all'esecuzione del proprio provvedimento.
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